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Agriturismo
Dátum pridania: | 10.12.2003 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | Sika | ||
Jazyk: | Počet slov: | 1 793 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 7.5 |
Priemerná známka: | 2.95 | Rýchle čítanie: | 12m 30s |
Pomalé čítanie: | 18m 45s |
6-9);
- le linee generali per la programmazione e promozione locale dell’attività agrituristica (10-15).
Legge quadro per l’agriturismo n° 730 del 1985
L’articolo 1 della legge elenca le finalità:
§ Favorire lo sviluppo del territorio agricolo e forestale;
§ Favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente;
§ Valorizzare e recuperare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
§ Valorizzare i prodotti tipici;
§ Promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
§ Favorire il rapporto tra città e campagna.
L’articolo 2 della legge definisce le attività agrituristiche.
Le attività agrituristiche sono “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, o dai loro familiari attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali”.
L’attività agrituristica risulterà sempre connessa e complementare rispetto a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente.
Rientrano tra le attività agrituristiche :
Dare stagionalmente ospitalità, alloggio in locali dell’azienda a ciò adibiti.
I locali da destinare all’attività agrituristica sono quelli già esistenti nell’azienda agricola eccedenti l’ordinario fabbisogno aziendale o non più necessari alla conduzione del fondo, siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo stesso.
La legge ammette che l’ospitalità agrituristica possa avere luogo anche in edifici siti lontano dal fondo o addirittura nei comuni limitrofi, se il fondo dell’imprenditore è privo di fabbricati.
Non sono possibili costruzioni ex-novo, ma solo ristrutturazioni e recuperi.
Non possono essere destinati all’attività agrituristica più di 10 camere con una ricettività massima di 30 posti letto infatti si và da un minimo di 8 posti letto come in Val d’Aosta a un massimo di 30 posti letto come in Toscana, Lombardia, Umbria e Sicilia; vi sono anche regioni in cui non vi è nessun limite di posti letto come per esempio in Puglia e in Calabria.
Nel caso di società , quindi in caso di esercizio in forma associata di più imprenditori, la capacità ricettiva è elevata proporzionalmente al numero di aziende associate fino a un massimo di 30 camere e 70 posti letto.
Inoltre in aziende di superficie complessiva non inferiore a 2 ettari, possono essere previsti spazi aperti da destinare a campeggi e consentire la sosta di massimo 5 equipaggi tra tende, roulotte e camper e con una capacità ricettiva massima di 20 persone.
Per l’esercizio in forma associata la capacità ricettiva è proporzionale al numero delle aziende associate con un massimo di 20 equipaggi e con una capacità ricettiva di 50 persone.
Si và da un minimo di superficie di 1 ettaro per consentire la sosta di un massimo di 3 piazzole, in Molise e Marche, a un massimo di 20 ettari per consentire la sosta ad un massimo di 40 piazzole come per esempio in Friuli Venezia Giulia.
Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igenico-sanitarie previste dal regolamento igienico edilizio comunale per i locali di abitazione secondo la normativa vigente. Somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, compresi quelli alcolici e quelli superalcolici purchè ricavati da materie prime dell’azienda.
Infatti la ristorazione agrituristica è l’altra forma dei servizi di ospitalità che è possibile organizzare nell’azienda agricola come offerta di degustazione e/o vendita dei prodotti aziendali tipici, o come consumazione offerta unitariamente al soggiorno.
Vendere direttamente prodotti agricoli e artigiani provenienti dall’azienda.
Organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell’ambito dell’azienda
L’articolo 3 della legge riguarda gli operatori agrituristici.
Sono autorizzati a svolgere attività agrituristiche:
a) gli imprenditori agricoli (art. 2135 cod.civ. “ E’ imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo,alla selvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse”, si reputano connesse “le attività dirette alla trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”)
b) i familiari dell’imprenditore agricolo (art. 230 bis cod. civ.), in presenza d’impresa familiare, partecipi dell’impresa agricola;
c) le cooperative agricole di cui sono soci esclusivamente imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività agrituristiche.
Lo svolgimento dell’attività agrituristica è consentito a chiunque eserciti una impresa agricola a qualunque titolo ( proprietà, affitto, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo) ed in qualunque forma ( singola, associata, cooperativa). Occorre inoltre che si tratti di una azienda agricola in esercizio: quindi non è sufficiente essere titolari di un fondo o di un casolare ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata una attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura.
L’articolo 4 riguarda il nulla osta che viene rilasciato dall’I.P.A.
Zdroje: Marcella Balacco, Giovanni Fusco- Legislazione Turistica, Elemond Scuola&Azienda, Milano, 2000, Campobasso- Diritto Commerciale, UTET 2003