Agriturismo
L’Agriturismo è una forma di turismo compatibile con l’ambiente.
In questi ultimi anni ci si è sempre più interessati alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo economico, l’agriturismo in tutto questo gioca un ruolo importante, infatti, esso rappresenta il collegamento tra territorio e produzione.
Vi è quindi una maggiore consapevolezza verso l’ambiente da parte dell’utente e una più sensibile coscienza nell’utilizzazione delle risorse naturali da parte di chi gestisce la struttura. Al diffondersi dell’agriturismo corrisponde un’aumento delle coltivazioni biologiche e una diminuzione dell’uso dei fertilizzanti chimici.
L’agriturismo infatti può:
- porsi come integratore del reddito agricolo;
- rivitalizzare la piccola e la media impresa agricola, che rischia di essere soffocata dalle grandi concentrazioni produttive;
- assorbire la disoccupazione;
- riavvicinare i giovani alla terra e a un diverso rapporto con l’agricoltura.
Nella realtà europea l’agriturismo era un fenomeno conosciuto e disciplinato sin dagli anni ’50, tra i primi paesi Francia e Inghilterra, verso gli anni ’70 anche Austria e Germania (che offrivano posti letto nelle fattorie) in Italia invece si arriva molto in ritardo alla formulazione di una legge quadro per l’agriturismo (Legge n° 730 del 5 dicembre 1985) diretta a regolare la materia. La legge quadro del turismo n° 217/1983 all’articolo 6, comma 8 annoverava gli alloggi “agro-turistici” tra le strutture ricettive, ma più di questo la legge non faceva; continuavano a mancare riferimenti precisi che valevano su tutto il territorio nazionale e su cui le regioni potevano rivolgersi alla ricerca di una normativa.
Con la legge 730/1985 il legislatore nazionale interveniva dunque a colmare un vuoto legislativo sempre più preoccupante anche perché il fenomeno agrituristico si andava ampliando in misura notevole ed era sempre più massiccio il ricorso a finanziamenti stanziati dallo stato e dalla comunità europea.
La legge può essere analizzata in quattro parti:
- le finalità della normativa (art. 1);
- la definizione dell’operatore agrituristico e delle attività svolte, con l’indicazione delle modalità d’esercizio delle stesse (art. 2-5);
- gli aspetti disciplinari dell’attività (art.
6-9);
- le linee generali per la programmazione e promozione locale dell’attività agrituristica (10-15).
Legge quadro per l’agriturismo n° 730 del 1985
L’articolo 1 della legge elenca le finalità:
§ Favorire lo sviluppo del territorio agricolo e forestale;
§ Favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente;
§ Valorizzare e recuperare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
§ Valorizzare i prodotti tipici;
§ Promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
§ Favorire il rapporto tra città e campagna.
L’articolo 2 della legge definisce le attività agrituristiche.
Le attività agrituristiche sono “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, o dai loro familiari attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali”.
L’attività agrituristica risulterà sempre connessa e complementare rispetto a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente.
Rientrano tra le attività agrituristiche :
Dare stagionalmente ospitalità, alloggio in locali dell’azienda a ciò adibiti.
I locali da destinare all’attività agrituristica sono quelli già esistenti nell’azienda agricola eccedenti l’ordinario fabbisogno aziendale o non più necessari alla conduzione del fondo, siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo stesso.
La legge ammette che l’ospitalità agrituristica possa avere luogo anche in edifici siti lontano dal fondo o addirittura nei comuni limitrofi, se il fondo dell’imprenditore è privo di fabbricati.
Non sono possibili costruzioni ex-novo, ma solo ristrutturazioni e recuperi.
Non possono essere destinati all’attività agrituristica più di 10 camere con una ricettività massima di 30 posti letto infatti si và da un minimo di 8 posti letto come in Val d’Aosta a un massimo di 30 posti letto come in Toscana, Lombardia, Umbria e Sicilia; vi sono anche regioni in cui non vi è nessun limite di posti letto come per esempio in Puglia e in Calabria.
Nel caso di società , quindi in caso di esercizio in forma associata di più imprenditori, la capacità ricettiva è elevata proporzionalmente al numero di aziende associate fino a un massimo di 30 camere e 70 posti letto.
Inoltre in aziende di superficie complessiva non inferiore a 2 ettari, possono essere previsti spazi aperti da destinare a campeggi e consentire la sosta di massimo 5 equipaggi tra tende, roulotte e camper e con una capacità ricettiva massima di 20 persone.
Per l’esercizio in forma associata la capacità ricettiva è proporzionale al numero delle aziende associate con un massimo di 20 equipaggi e con una capacità ricettiva di 50 persone.
Si và da un minimo di superficie di 1 ettaro per consentire la sosta di un massimo di 3 piazzole, in Molise e Marche, a un massimo di 20 ettari per consentire la sosta ad un massimo di 40 piazzole come per esempio in Friuli Venezia Giulia.
Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igenico-sanitarie previste dal regolamento igienico edilizio comunale per i locali di abitazione secondo la normativa vigente. Somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, compresi quelli alcolici e quelli superalcolici purchè ricavati da materie prime dell’azienda.
Infatti la ristorazione agrituristica è l’altra forma dei servizi di ospitalità che è possibile organizzare nell’azienda agricola come offerta di degustazione e/o vendita dei prodotti aziendali tipici, o come consumazione offerta unitariamente al soggiorno.
Vendere direttamente prodotti agricoli e artigiani provenienti dall’azienda.
Organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell’ambito dell’azienda
L’articolo 3 della legge riguarda gli operatori agrituristici.
Sono autorizzati a svolgere attività agrituristiche:
a) gli imprenditori agricoli (art. 2135 cod.civ. “ E’ imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo,alla selvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse”, si reputano connesse “le attività dirette alla trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”)
b) i familiari dell’imprenditore agricolo (art. 230 bis cod. civ.), in presenza d’impresa familiare, partecipi dell’impresa agricola;
c) le cooperative agricole di cui sono soci esclusivamente imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività agrituristiche.
Lo svolgimento dell’attività agrituristica è consentito a chiunque eserciti una impresa agricola a qualunque titolo ( proprietà, affitto, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo) ed in qualunque forma ( singola, associata, cooperativa). Occorre inoltre che si tratti di una azienda agricola in esercizio: quindi non è sufficiente essere titolari di un fondo o di un casolare ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata una attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura.
L’articolo 4 riguarda il nulla osta che viene rilasciato dall’I.P.A.
ai fini dell’autorizzazione comunale.
Chi intende esercitare attività agrituristiche dovrà presentare all’Ispettorato Provinciale Agrario ( I.P.A.) competente per territorio istanza in bollo, con firma autenticata, corredata da una relazione contenete:
Descrizione dell’azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e delle attività di produzione agricola in essa esercitate;
Descrizione dettagliata dell’attività agrituristica che si intende esercitare e delle modalità d’esercizio;
Descrizione degli eventuali interventi edilizi;
Planimetrie dei locali aziendali da adibire all’attività.
Il nulla osta dell’I.P.A. di cui ci parla l’articolo 4 è necessario ai fini dell’autorizzazione comunale che abilita all’esercizio dell’attività agrituristica (art. 5).
Il nulla osta ispettoriale deve indicare le attività agrituristiche per le quali viene rilasciato.
Compito dell’I.P.A. è quello di accertare che l’attività agricola esercitata sia la principale rispetto a quella agrituristica che si intende intraprendere; per l’accertamento di questo requisito deve essere adottato il criterio del rapporto tempo-lavoro assorbito dall’attività agricola e dall’attività agrituristica.
L’I.P.A. ha il compito di rilasciare il nulla osta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso il termine la richiesta si intende accettata ed entro i 30 giorni successivi l’I.P.A. rilascia il nulla osta. In caso di diniego è ammesso il ricorso entro i successivi 30 giorni all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste che decide nei successivi 90 giorni.
Gli I.P.A. tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristici autorizzati ed esercitano controlli sul mantenimento dei requisiti, che sono a loro volta soggetti a verifica triennale.
L’articolo 5 riguarda l’autorizzazione comunale.
L’esercizio dell’agriturismo è subordinato all’autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune in cui ricadono gli immobili aziendali destinati all’attività agrituristica.
L’autorizzazione comunale ha durata di 9 anni dalla data di rilascio e può essere rilasciata agli imprenditori agricoli in possesso del nulla osta ispettoriale.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà presentare apposita istanza accompagnata da:
I. Documentazione attestante il possesso dei requisiti;
II. Documentazione accertante che il richiedente non ha riportato condanne per:
- Delitti contro lo stato o contro l’ordine pubblico o per delitti contro le persone commessi con violenza ( furto, rapina, estorsione,….)
- Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica (per giochi d’azzardo o delitti commessi in stato di ubriachezza o per abuso di sostanze stupefacenti);
- Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio.
III. Copia del libretto sanitario;
IV. Nulla osta dell’I.P.A.;
V. Parere favorevole dell’autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all’attività agrituristica.
VI.
Copia della concessione edilizia
VII. Certificato d’iscrizione all’elenco regionale ( art 6 )
L’autorizzazione comunale deve indicare le attività per le quali viene rilasciata.
L’articolo 6 riguarda l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica istituito dalle regioni.
L’iscrizione a questo elenco è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività ed è negata a chi abbia riportato reati in materia di:
- Igiene
- Sanità
- Frode nella preparazione degli alimenti
- A chi sia delinquente abituale
L’articolo 7 riguarda il piano dettagliato dell’attività.
L’imprenditore che vuole esercitare attività agrituristica deve presentare al comune competente una domanda con il piano dettagliato dell’attività indicando:
- Caratteristiche dell’azienda;
- Strutture e capacità ricettiva;
- Periodi d’esercizio;
- Tariffe che intende praticare;
- Altro che non sia previsto nella legge regionale.
L’articolo 8 riguarda le tariffe che l’imprenditore intende praticare.
Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo di presentare al comune competente entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l’anno successivo.
L’articolo 9 riguarda gli obblighi degli operatori agrituristici.
Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo di:
Esporre al pubblico l’autorizzazione comunale e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
Rispettare le tariffe;
Tenere il registro delle presenze, sostituito oggi dalle schede di notifica;
Comunicare al sindaco entro 10 giorni la cessazione o la sospensione dell’attività;
Praticare l’offerta agrituristica per almeno 90 giorni all’anno.
In caso di violazione di questi obblighi, come cita l’articolo 10, l’autorizzazione è sospesa dal sindaco per un periodo compreso tra 15 e 60 giorni.
Gli articoli che seguono, dall’art.
11 al 15, indicano le linee generali per la programmazione e la promozione locale dell’attività agrituristica, in particolare :
L’articolo 11 riguarda la promozione da parte delle regioni di studi e ricerche sull’agriturismo; le regioni inoltre con gli enti locali curano la formazione professionale.
L’articolo 15 riguarda gli incentivi e i finanziamenti concessi dalle regioni agli imprenditori privati per promuovere il settore e le attività agrituristiche nelle zone di prevalente interesse agrituristico.
In alcune regioni come per esempio Lombardia, Toscana, Veneto, Umbria, Molise, Valle d’Aosta e Trentino vi è un ordine di priorità nell’erogazione di finanziamenti che vengono attribuiti innanzitutto a imprenditori agricoli che siano coltivatori diretti, con preferenza per coloro che adottano metodi di coltivazione biologica.
Con l’emanazione della legge quadro sull’agriturismo le regioni hanno provveduto all’emanazione o alla revisione di propri provvedimenti legislativi in materia con l’eccezione della Valle d’Aosta, Abruzzo e Campania che hanno conservato la normativa preesistente.
Zdroje:
Marcella Balacco, Giovanni Fusco- Legislazione Turistica, Elemond Scuola&Azienda, Milano, 2000 - Campobasso- Diritto Commerciale, UTET 2003 -
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