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Impresa artigiana
Dátum pridania: | 10.12.2003 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | Sika | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 096 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 8.5 |
Priemerná známka: | 2.92 | Rýchle čítanie: | 14m 10s |
Pomalé čítanie: | 21m 15s |
Infatti in base all’articolo di questa legge, era artigiana l’impresa che risponde ai 3 requisiti fondamentali:
a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica o usuale
b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e eventualmente con quello dei suoi familiari
c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell’azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
Il dato caratterizzante dell’impresa artigiana risiedeva quindi nella natura ‘artistica o usuale’ dei beni o servizi prodotti e non più nella prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo. Perciò, rispettati i limiti per il personale dipendente fissati per alcune attività artigiane, l’impresa doveva ritenersi artigiana e sottratta al fallimento anche quando non era più rispettato il criterio di prevalenza. L’articolo 2 della legge prevedeva che l’imprenditore artigiano poteva avvalersi di personale dipendente purché personalmente guidato e diretto; e ciò senza limitazioni di numero per le imprese che lavoravano nei settori artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura e con limiti variabili per le altre imprese. Non costituiva ostacolo al riconoscimento della qualità artigiana l’utilizzazione di macchinari e di fonti di energia.
La qualifica artigiana era riconosciuta anche alle imprese costituite in forma di società, purché si trattasse delle società cooperative o in nome collettivo ed alla condizione ulteriore che ‘la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro nell’impresa’, e che ‘il lavoro abbia funzione preminente sul capitale ’. Perciò in deroga all’articolo 1 della legge fallimentare, le società artigiane dovevano considerarsi esonerate dal fallimento, posto che la qualifica artigiana operava a tutti gli effetti di legge e quindi anche agli effetti del fallimento. La legge 860 del 56 è stata abrogata dalla ‘legge quadro per l’artigianato’ N°443 del 8.8. 1985, che ha realizzato una grande frattura rispetto alla legge del ’56. In base a questa legge è imprenditore artigiano chi esercita professionalmente un’attività organizzata al fine della produzione di beni o servizi purché:
a) non si tratti di attività agricola, di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa
- questo è il primo criterio che si basa quindi sull’oggetto dell’impresa
b) secondo criterio si basa sul ruolo dell’artigiano nell’impresa. Si richiede che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi (articolo 2, 1° comma).
Articolo 1 dice che in conformità all’articolo 117 della Costituzione (modificato con la riforma del Titolo V.
Zdroje: G.F.Campobasso- Diritto Commerciale, UTET- Torino, 2003