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Impresa artigiana
Dátum pridania: | 10.12.2003 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | Sika | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 096 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 8.5 |
Priemerná známka: | 2.92 | Rýchle čítanie: | 14m 10s |
Pomalé čítanie: | 21m 15s |
(articolo 4, lettera e).
La legge nel secondo comma di questo articolo afferma la qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di società cooperativa o in nome collettivo a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente su capitale- il lavoro in generale e non quello prestato dai soci!
Con la legge N°133 del 1997 la qualifica di impresa artigiana è stata estesa dapprima alla società a responsabilità limitata unipersonale ed alla società in accomandita semplice, purché il socio unico o tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per l’imprenditore artigiano e non siano nel contempo socio unico di un’altra società a responsabilità limitata o socio di un’altra società in accomandita semplice. Con la legge N°57 del 2001 la qualifica di impresa artigiana è stata estesa anche alla società a responsabilità limitata pluripersonale, a condizione che la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
La categoria delle imprese artigiane individuali o societarie è stata quindi notevolmente ampliata, per tipologia e dimensioni, rispetto alla legge precedente. L’ultimo comma di questo articolo dice che l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Nelle legge quadro continuano ed essere imposti limiti per quanto riguarda i dipendenti (parlo dell’articolo 4 di questa legge). Il numero massimo- variabile da settore a settore- è generalmente più elevato di quello fissato dalla vecchia legge del ‘56.
I limiti dimensionali per l’impresa che non lavora in serie sono di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Invece per le imprese che lavorano in serie purché con la lavorazione non del tutto automatizzata, il numero massimo è di 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 (può essere elevato a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti). Diversamente dalla legge del 56 è però fissato un limite massimo per le imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: il limite massimo è di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, ed elevabile fino a 40, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per le imprese di trasporto il limite è di 8 dipendenti e per le imprese di costruzioni edili 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 (può essere elevato a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti). Però ai fini del calcolo del limite massimo sono compresi i familiari che lavorano stabilmente nell’impresa, ma sono esclusi i lavoratori a domicilio e anche i portatori di handicap.
Zdroje: G.F.Campobasso- Diritto Commerciale, UTET- Torino, 2003