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Štvrtok, 21. novembra 2024
Bed & Breakfast
Dátum pridania: 10.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sika
 
Jazyk: Taliančina Počet slov: 2 079
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8
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88 della legge regionale n. 32/2000.
All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione, intraprendere l'esercizio dell'attività.
Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.

La normativa L.r. 32/2000 è stata modificata con LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16-04-2003 REGIONE SICILIA: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003: sono cambiate alcune regole! In particolare:
- Il limite massimo di tre camere previsto dalla precedente normativa (L.R. 32/2000) è portato a 5 camere e 20 posti letto!
- L'attività di B&B può essere esercitata anche in locali non di proprietà, ma tuttavia si mantiene il requisito del comma 4 per cui si mantiene " l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo", cioè rimane in vigore l'obbligo della dimora abituale o residenza della famiglia ospitante. Questa è attualmente la disciplina legislativa che vige in Sicilia per quanto riguarda i Bed and Breakfast.
 
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