Bed & Breakfast
Cos'è il Bed and Breakfast?
Bed and Breakfast è un termine comunemente usato per identificare un servizio di alloggio con colazione. Esso ha origine nei paesi del Nord Europa. Questo tipo di ospitalità si svolge generalmente in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcune stanze dell' appartamento dando loro la sensazione di sentirsi in famiglia, informano sui luoghi da visitare, indicano i ristoranti con piatti tipici della zona, a prezzi convenienti e se si dimostra interesse per la loro cucina, preparano ottime specialità. La colazione poi, è per loro una cosa Sacra, da consumarsi lentamente e a base di pancetta fritta - uova - pane di segala - salumi. Il bed and breakfast debutta in Italia
Locazioni extralberghiere: varata in otto Regioni la specifica normativa che consente ai privati di affittare camere con colazione
Da alcuni anni questa nuova forma di ospitalità si sta espandendo anche in Italia. «Bed & breakfast», ossia «camera e prima colazione»: finalmente la tradizionale insegna che spunta da decenni dagli angoli delle case di tutta Europa può iniziare a mostrarsi anche sui muri e sui portoni delle case italiane. Sono già diverse centinaia le famiglie italiane che riservano alcune stanze della propria abitazione per questo servizio, fornendo agli ospiti l'occorrente per il pernottamento (asciugamani, lenzuola, saponi), mantenendo pulite le stanze e preparando al mattino un'abbondante colazione che valorizzi i prodotti della nostra terra. Si tratta di un'esperienza interessante che dà modo all'ospitante di conoscere persone diverse con culture diverse e all'ospite di approfondire la conoscenza della casa tipica italiana e nel contempo di sentirsi a suo agio, nel calore di una famiglia, piuttosto che delle anonime stanze di un albergo o di una pensione. A incrementare con questa nuova offerta il ventaglio degli esercizi turistici sono state molte Regioni che, da pochissimo tempo a questa parte, sembrano essersi precipitate a disporre strumenti e normative perché il cosiddetto «B&B», finora letteralmente vietato dalle leggi, diventi normalità. Locare semplici stanze, anche per periodi brevi, era fino a poco tempo fa in Italia un vero e proprio terno al lotto con la burocrazia. Infatti l’offerta di una qualsiasi ristorazione, o anche solo di un servizio come il regolare cambio delle lenzuola, era concepita come un’attività imprenditoriale.
Risultato: non solo si era costretti a chiedere apposite autorizzazioni al Comune e/o all’Ente turistico, ma bisognava iscriversi nella sezione speciale del Registro degli esercenti presso la camera di Commercio, fare fattura con Iva e rispettare una serie di complessi adempimenti. Solo l’introduzione dei bed & breakfast è divenuta una scappatoia.
Se si esclude la provincia autonoma di Bolzano — in cui da parecchi anni il privato cittadino può affittare camere non solo bed & breakfast ma perfino somministrare pranzo e cena ai turisti — quasi tutte le otto regioni che hanno varato leggi sul «B&B» lo hanno fatto dal 2000 in poi. Il «B&B» è strettamente legato da tutte le leggi alla gestione di tipo familiare, senza intervento di dipendenti. A questa condizione, non è sempre necessario che le camere siano offerte nello stesso appartamento in cui vive la famiglia-gestore. Le norme regionali chiariscono poi spesso che non sono necessari cambi d’uso dell’immobile, ma al massimo, come è logico, che i locali siano adeguati agli standard igienico-edilizi.
Oltre ai Bed and Breakfast, esistono altre locazioni extralberghiere disciplinate da regione a regione: affittacamere, case per vacanze, ostelli, convitti, case per ferie dei dipendenti, agriturismo. Vi sono poi anche due particolari categorie di affitto, anch’esse copiate da formule tipicamente europee come il bed and breakfast, che potrebbero stuzzicare l’interesse di molti. La prima è quella delle cosiddette "country house" o "residenze rurali", che hanno una regolamentazione propria in Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche, Sardegna, Umbria e Veneto. La seconda e quella delle "residenze d’epoca", in immobili con vincolo storico-artistico, di cui si tratta nelle leggi di Toscana e Puglia.
Il Bed and Breakfast in Sicilia
Le leggi che regolamentano il Bed & Breakfast e l'attivita' di Affittacamere in Italia sono regionali e prendono tutte spunto dalla legge quadro sul turismo (17.05.83 n° 217) che disciplina le attivita' alberghiere ed extra alberghiere. La Sicilia ha dato il suo contributo per la disciplina del B&B con la
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32. Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese. (La presente legge ha ricevuto delle modifiche. Dopo tante lettere, riunioni, consultazioni ed azioni propositive di ANBBA nei confronti dell'Assessorato al Turismo della Regione, la Regione stessa, con legge regionale n. 2 del 26/3/2002 ha abrogato le tariffe minime e massime imposte illegittimamente dalla Regione Sicilia nei confronti dei B&B siciliani: la normativa, infatti era in contrasto con le norme europee sulla concorrenza ed il libero mercato.
Inoltre, sempre con lo stesso provvedimento il B&B viene ad essere finalmente ricosciuto come struttura ricettiva al pari delle altre.)
Art. 88.
Aiuti al bed and breakfast
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione. 2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti. 4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo. 5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato. 6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici. 7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, (stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie)
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee. 9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. 12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella. 13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio. Col DECRETO 8 febbraio 2001, L'assessore per IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI ha individuato i
requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
NORMATIVA DI CLASSIFICA
Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.
L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.
Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art.
88 della legge regionale n. 32/2000.
All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione, intraprendere l'esercizio dell'attività.
Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.
La normativa L.r. 32/2000 è stata modificata con LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16-04-2003 REGIONE SICILIA: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003: sono cambiate alcune regole! In particolare:
- Il limite massimo di tre camere previsto dalla precedente normativa (L.R. 32/2000) è portato a 5 camere e 20 posti letto!
- L'attività di B&B può essere esercitata anche in locali non di proprietà, ma tuttavia si mantiene il requisito del comma 4 per cui si mantiene " l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo", cioè rimane in vigore l'obbligo della dimora abituale o residenza della famiglia ospitante. Questa è attualmente la disciplina legislativa che vige in Sicilia per quanto riguarda i Bed and Breakfast.
Negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio boom intorno a questa nuova forma di ospitalità. Infatti sempre più turisti scelgono la formula del B&B attirati da prezzi più accessibili, ma anche da una vacanza all’insegna della tradizione, che mai troverebbero in altri tipi di strutture!
Numerosi sono i provvedimenti che parecchi comuni della Sicilia stanno adottando in favore di una politica di sviluppo turistico. La Regione Sicilia ha previsto per l'anno 2003 fondi da erogare attraverso contributi per l'esercizio dell'attività di "BED&BREAKFAST" e pochi giorni fa (ottobre 2003) ha indetto un bando di selezione per la presentazione delle istanze per ottenere il contributo pubblico di cui all’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, N. 32. Su tutto il territorio regionale saranno disponibili € 2.000.000,00. Un ulteriore incentivo, questo, per tutti coloro che vogliono trasformare la propria abitazione in Bed and Breakfast!!
Per concludere possiamo perciò dire che l’amministrazione Siciliana sta operando concretamente affinché il turismo non rimanga una delle tante occasioni mancate della nostra Isola, tanto ricca di risorse!.
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