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Štvrtok, 21. novembra 2024
Principi Contabili Internazionali
Dátum pridania: 16.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sika
 
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Vediamo le principali modifiche alle direttive contabili operate dalla direttiva 2003/51/CE: si tenga conto che sono regole piuttosto generiche e flessibili, al fine di recepire gli IAS vigenti e futuri.Prospetto dei flussi di cassa. Gli Stati membri sono autorizzati a consentire o prescrivere l’inclusione, nel bilancio, di un prospetto dei flussi di cassa. Si tratta del rendiconto finanziario la cui redazione, seppure in Italia attualmente non obbligatoria, è auspicata dal principio contabile nazionale n. 12.Stato patrimoniale. È prevista l’introduzione di un ulteriore schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché il contenuto informativo di una simile presentazione sia equivalente a quello degli schemi previsti dagli artt. 9 e 10 della quarta direttiva. Tale distinzione è rilevante anche per l’applicazione del fair value agli elementi finanziari correnti.Prevalenza della sostanza sulla forma. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati.

Il principio di redazione del bilancio che prevede la prevalenza della sostanza sulla forma è considerato anche dal legislatore della riforma del diritto societario.La relazione precisa che il principio contabile della preminenza della sostanza sulla forma, è già incorporato nelle direttive contabili. Questo è in linea con l’esigenza che i conti annuali (e quelli consolidati) offrano un “quadro fedele” della situazione della società.La relazione prosegue ribadendo che il problema non è tanto dato dalla contabilizzazione di questi importi, quanto dal loro inserimento negli schemi prescritti dalla direttiva per la presentazione del conto economico e dello stato patrimoniale. A norma degli IAS, talune operazioni e taluni contratti devono essere riportati nel conto economico e nello stato patrimoniale in voci che rispecchiano la sostanza dell’operazione o del contratto, piuttosto che la loro forma giuridica.La modifica autorizza espressamente gli Stati membri a consentire o prescrivere che, nel determinare la voce dello schema di presentazione del bilancio nella quale va contabilizzato un certo importo, si tenga conto della sostanza oltre che della forma.

Da quanto illustrato consegue che le operazioni devono riflettere la sostanza e non la forma. Il concetto di prevalenza degli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali è ben conosciuto nei Paesi di common law, dove esistono pochi principi generali mentre la soluzione ai problemi specifici è affidata alla prassi: affinché il bilancio sia utile e fornisca la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione, è necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali; la sostanza rappresenta l’essenza necessaria dell’evento. Pertanto, alcuni comportamenti contabili sinora utilizzati, riferiti in particolare a operazioni complesse, non potranno più essere replicati. Il principio in questione comporta di individuare non solo le caratteristiche dell’evento isolato, ma anche quelle relative a eventi e operazioni a esso correlate, il cui insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli aspetti sostanziali.

Per esempio, un’impresa può cedere fittiziamente un bene, in modo tale che dalla documentazione risulti che ne è stata trasferita la proprietà: se esistono accordi a latere che assicurano all’impresa cedente di continuare a godere dei futuri benefici economici derivanti dal bene, la vendita non deve essere rilevata, in quanto non si può parlare di operazione. I principi contabili nazionali, pertanto, contengono analoghe previsioni: la specifica modifica alle direttive comunitarie consentirà l’adeguamento ai concetti illustrati.Il legislatore della riforma societaria, come detto, ha introdotto tale concetto nell’art. 2423-bis n. 1c.c., seppure con una formulazione piuttosto oscura, che fa riferimento alla>.Accantonamenti. Gli accantonamenti devono riflettere obbligazioni effettivamente esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto diversamente non sarebbe rispettato il principio della competenza e, prima ancora, della rappresentazione veritiera e corretta: tale concetto è ben illustrato nello IAS 37 e nel principio contabile nazionale n. 19, che sono in sintonia; a tal fine, è stata operata un’integrazione all’art. 20 della quarta direttiva. In ogni caso, si deve tenere conto dei rischi e delle perdite, di competenza dell’esercizio in chiusura, anche se gli stessi sono noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.Immobilizzazioni.
 
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