Il beneficio fiscale, che consente di dedurre il costo del bene sino a un minimo di 8 anni, dovrà essere gestito nella dichiarazione.Disposizioni civilistiche sulla redazione del bilancio. I principi internazionali fanno prevalere sempre la rappresentazione in base alla sostanza e alla realtà economica e non solamente in base alla forma legale e, se questa è difforme, prevale la prima. Come illustrato, il legislatore della riforma societaria, ha introdotto questo concetto nell’art. 2423-bis n. 1 c.c., utilizzando tuttavia una formulazione piuttosto oscura (facendo riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato), che dovrebbe essere riveduta ora che il legislatore comunitario, con la direttiva 2003/51/CE, ha introdotto tale concetto nelle direttive contabili. Altro problema che il legislatore deve risolvere, applicando i concetti espressi dalla direttiva 2003/51/CE, è quello della separazione tra utile prodotto e utile distribuibile. Finora, applicando le norme comunitarie, il codice civile non ha previsto tale distinzione, e l’utile che risulta dal bilancio è anche l’utile distribuibile. Invece, l’applicazione della valutazione al fair value darà origine a utili prodotti, ma non realizzati con economie esterne, che potranno essere distribuiti soltanto al momento del realizzo.
Disposizioni tributarie. L’adeguamento delle norme interne riguarda anche la fiscalità: la lettera h) dell’art. 25 della legge comunitaria 2003 prevede l’eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa, al fine di armonizzarla con le innovazione derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazioni; la norma detta la delega, che dovrà poi essere recepita entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria: tuttavia, vi è da augurarsi che le norme attuative siano emanate entro pochi mesi; questo vale anche con riferimento alle disposizioni in materia di bilancio. Si tratta di trovare soluzione ai problemi di carattere fiscale, determinati dall’applicazione degli IAS, analizzando le disposizioni che possono interferire con le regole tributarie. In molti casi, in particolare nell’ipotesi di componenti negativi derivanti dall’applicazione degli IAS, non dovrebbero sussistere problemi, dal momento che questi nodi sono risolti dalla separazione dei criteri di redazione del bilancio dai criteri di determinazione del reddito fiscale, operata dalla riforma societaria (D. Lgs. 6/03), recepita dal legislatore tributario nella bozza di riforma. Per questo motivo è di fondamentale importanza che la riforma fiscale entri in vigore il 1° gennaio 2004.
In pratica, la riforma societaria ha sancito la separazione delle regole di redazione del bilancio dalle principali interferenze fiscali, causate da norme di carattere strettamente tributario. È stata prevista la redazione di un prospetto di raccordo che deve contenere le variazioni fiscali e che sarà utilizzato per ottenere i benefici fiscali relativi ad ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti. La norma deve essere espressamente estesa all’ipotesi del leasing; in tale sede, mediante le opportune variazione, deve essere gestito il beneficio tributario derivante dalla minore durata del contratto di leasing rispetto all’ammortamento economico-tecnico.Il prospetto, tra l’altro, risolve il problema delle svalutazioni dell’avviamento a seguito dell’applicazione dell’impairment test: tali svalutazioni non saranno deducibili, ma lo sarà l’ammortamento attuato in base alle regole fiscali, confermate dalla bozza di riforma.Il problema più rilevante riguarda la valutazione al fair value, per la quale il legislatore dovrà stabilire il trattamento ai fini tributari. Innanzitutto, con riferimento alla valutazione degli strumenti finanziari che costituiscono investimento momentaneo, non più al costo ma al fair value, sancita dalla direttiva 2001/65/CE.
Le soluzioni che si possono ipotizzare sono due: doppia valutazione civilistica e fiscale, oppure unica valutazione, valida anche ai fini fiscali. La doppia valutazione , a prima vista, è la più conveniente; ma il problema è causato dall’onere amministrativo e contabile della stessa, anche soltanto per gestione della fiscalità differita in presenza di un numero notevole di transazioni.La sola valutazione valida anche fiscalmente è più semplice, ma in caso di mercato al rialzo, comporta l’anticipazione di utili, anche ai fini della tassazione; nel caso di mercato al ribasso, invece, non dovrebbero sussistere particolari problemi. Inoltre, la direttiva 2003/51/CE ha modificato le direttive contabili in materia di bilancio, al fine di recepire la valutazione al fai value anche per gli immobili detenuti a scopo di investimento e l’agricoltura. Una volta recepite tali modifiche, per esempio, le compagnie di assicurazione e le banche potranno valutare gli immobili, detenuti a scopo di investimento al valore corrente, con imputazione al conto economico di incrementi e decrementi di tale valore. In questo caso è certamente preferibile l’adozione di regole fiscali diverse da quelle civilistiche, al fine di evitare il pagamento di imposte, relative a plusvalori di realizzo non immediato; infatti, a differenza degli strumenti finanziari, gli immobili non sono oggetto di compravendite abituali e costanti.
Anche per il comparto dell’agricoltura il fair value sarà applicato ai prodotti biologici, sino al momento del raccolto. Negli esempi si è sintetizzato il comportamento, ai fini fiscali, che dovrebbero tenere le imprese che utilizzano gli IAS. LE ULTIME NOVITÀ DALLO IASBLo IASB intende eliminare alcune delle alternative previste con riferimento alla valutazione di alcune poste di bilancio, al fine di armonizzare i bilanci ed evitare di ridurre la comparabilità degli stessi. Per esempio, è stata soppressa la possibilità di valutare le rimanenze utilizzando il metodo LIFO, mantenendo soltanto la valutazione con i criteri FIFO e costo medio ponderato. Con riferimento al cambiamento di criteri contabili, sarà eliminata la possibilità di imputare gli effetti di tale variazione al conto economico. Anche con riferimento ad alcune di queste novità dovranno essere adeguate le direttive contabili e le disposizioni dei singoli Stati, mentre per altre non sono necessarie modifiche: per esempio, per quanto riguarda il cambiamento dei criteri contabili, l’EFRAG ha già precisato che il trattamento contabile di riferimento è compatibile con le direttive comunitarie e pertanto, non necessitano modifiche alle stesse. Informazioni su operazioni tra controparti correlate.
Il problema dell’informazione connessa a società infragruppo o correlare, è argomento caro agli organismi di vigilanza delle società quotate. La Consob fa esplicito riferimento allo IAS 24 e, per questo, le variazioni apportate al documento in oggetto avranno, indipendentemente dal regolamento comunitario 1606/02, un riflesso diretto sulla disciplina delle società italiane.La modifica principale riguarda la definizione di controparte correlata e, quindi, l’ambito di applicazione del documento. Oltre ai soggetti in grado di controllare o esercitare un’influenza notevole sulle decisioni di un soggetto, saranno oggetto del principio anche i soggetti che esercitano un controllo congiunto sull’entità economica è una partecipante al controllo.Si tenga conto che la Consob, con la Comunicazione del 30/09/2002, ha cercato di fare ulteriormente chiarezza sul tema scottante, soprattutto per le società quotate, delle informazioni da fornire in presenza di scambi tra parti correlate.
Non è la prima volta che l’organismo di sorveglianza tratta tale problematica e già più volte in passato aveva fatto cenno alla necessità, da parte delle società emittenti di azioni regolamentate, di illustrare il rapporto tra i soggetti che, a causa delle particolari relazioni da cui sono legati, intrattengono rapporti spesso non in linea con le condizioni previste dal mercato; proprio su questi aspetti e rapporti la Consob punta maggiormente l’attenzione. A tale fine, è definito con precisione l’ambito di applicazione della Comunicazione e viene fornita una precisa definizione di cosa si debba intendere per parti correlate. Tra gli altri, sono considerate correlate le società controllate, controllanti, sotto comune controllo, le società con una influenza notevole su altre società, nonché i familiari e le società aventi in comune con l’emittente la maggioranza degli amministratori. Nell’individuare tale ambito, la Consob si riferisce esplicitamente ai principi contabili internazionali e, in particolare, allo IAS 24, relativo all’illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, cui viene fatto ampio richiamo nel corso di tutta la Comunicazione.Aggregazioni di imprese. Lo IAS 22,
“Aggregazioni di imprese”, è attualmente oggetto di un processo di revisione, frutto in parte, di un articolato e complesso dibattito a livello internazionale e, in parte, della ricerca di armonizzare le disposizioni in materia, con la prassi consolidata dei più rilevanti mercati finanziari, in particolare questo statunitense.Il punto di discussione riguarda la valutazione dei beni soggetti ad aggregazioni di imprese, ossia acquisizioni, fusioni e scissioni e conferimenti; la momento attuale lo IAS 22 prevede che gli elementi in oggetto debbano essere contabilizzati tramite due criteri di contabilizzazione alternativi:a)il metodo dell’acquisizione (purchase method), che si applica alle aggregazioni di imprese qualificabili come vere e proprie “acquisizioni”: infatti in tale ipotesi, il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma impone di trattare tali operazioni come acquisizioni, indipendentemente dalle modalità con cui sono poste in essere.b)Il metodo dell’unificazione (pooling method, ovvero unitine of interests nell’espressione adottata dagli IAS), per le aggregazioni di imprese che sono configurabili come unioni su un piano paritetico (mergers of equals).
La differenza tra i due metodi consiste nella circostanza che nel pooling method la società aggregante contabilizza, nel proprio bilancio, le attività della società aggregate al costo storico, in base ai valori presenti nel bilancio di quest’ultima alla data dell’aggregazione, senza evidenziare i plusvalori latenti e il valore di avviamento, implicitamente riconosciuti nella transazione. Utilizzando il purchase method, la società acquirente contabilizza nel proprio bilancio, le attività della società target al valore effettivo, ovvero corrente, attribuito al momento dell’acquisizione; questo, per effetto dell’evidenziazione dei plusvalori latenti e del valore di avviamento, riconosciuti nella transazione. La prassi internazionale, è ormai orientata a considerare le operazioni di aggregazioni, tra imprese indipendenti, quali “acquisizioni” e pertanto, ad utilizzare il purchase method, valutando attività e passività della società incorporata o scissa al fair value, in pratica al valore corrente (o di mercato) delle stesse; questo, indipendentemente dal fatto che, a seguito dell’operazione di acquisizione, si generi un avanzo o un disavanzo da concambio o da annullamento.
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