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Principi Contabili Internazionali

Il processo di armonizzazione normativa che sta alla base della creazione di un’area economica europea omogenea e la crescente esigenza di trasparenza in materia di redazione dei bilanci hanno portato all’attenzione di tutti gli operatori il tema dei Principi Contabili Internazionali.Il 23/09/03 la Commissione Europea ha formalmente adottato un Regolamento, il 1725/03, che approva gli IAS e le relative interpretazioni (SIC) confermando la loro applicazione obbligatoria dal 2005 per i bilanci consolidati delle società quotate nei mercati regolamentari europei secondo i termini del Regolamento 1606 emanato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nel luglio del 2002. Il legislatore italiano non solo ha accolto il regolamento comunitario, ma ne sta estendendo la portata consentendo l’adozione degli IAS anche a quelle aziende che ai sensi del citato regolamento non sarebbero tenute ad adottarli.

Il principio di fondo che guida queste novità normative è quello della convergenza e della trasparenza dell’informazione finanziaria a livello internazionale, affinché i bilanci non siano più solo rappresentazioni veritiere e corrette della situazione economica di un’impresa a una certa data, ma diventino strumenti di informativa finanziaria utili a tutti gli operatori per prendere decisioni economiche.Si tratta, evidentemente, di cambiamenti estremamente significativi ed è facile prevedere che gli IAS diverranno sempre più principi contabili di comune utilizzo da parte delle imprese e gruppi italiani, con il coinvolgimento di un ampio numero di operatori di mercato. Ciò costringerà tutti coloro che si occupano di bilanci e di informativa finanziaria in genere a un rapido e radicale aggiornamento tecnico – professionale.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVOIL FUTURO DELL’INFORMAZIONE CONTABILEL’Unione Europea ha deciso di adottare provvedimenti per rafforzare la comparabilità dei bilanci redatti dalle società, in particolare da quelle quotate, intendendo per tali quelle i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ossia le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico.Tuttavia, l’Ue ha deciso di non emanare distinti principi contabili, ma di recepire i principi già internazionalmente riconosciuti, quali sono i documenti emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board). Questi principi sono stati scelti in alternativa ai principi contabili statunitensi, gli US GAAP, giudicati per certi aspetti meno “internazionali” degli IAS (principi emanati dallo IASB, in futuro denominati IFRS). L’applicazione degli IAS (IFRS) da parte della UE, è subordinata al recepimento degli stessi: a tal fine è prevista una procedura di omologazione anche per valutarne la compatibilità con le direttive comunitarie le quali, una volta adeguate in modo da renderle compatibili con gli IAS, continueranno ad avere validità, in particolare per le imprese non immediatamente obbligate all’adozione dei documenti internazionali; appare evidente, infatti, che anche tali imprese, pur seguendo le direttive contabili, dovranno presentare bilanci redatti in linea con le indicazioni internazionali.

A tale scopo è stato costituito, nel giugno 2001, l’EGRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organismo che, oltre a contribuire ai lavori dello IASB, dovrà favorire un cambiamento delle direttive contabili della UE, anche attraverso la valutazione tecnica dei documenti internazionali e dei relativi documenti interpretativi (denominati SIC – Standing Interpretations Committee). Inoltre, è stato istituito un comitato di regolamentazione contabile con funzioni più di carattere generale e politico.

IL REGOLAMENTO CE 1606/2002Il regolamento comunitario 1606/2002 prevede l’applicazione dei principi contabili internazionali e obbliga tutte le società della UE, quotate in un mercato regolamentato, a redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato conformemente agli IAS.È prevista una proroga al 2007 nelle seguenti due ipotesi:•Imprese che attualmente redigono i bilanci in base a principi contabili riconosciuti in ambito internazionale•Imprese con titoli di debito (non azionari) quotati unicamente in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.Il regolamento, poi, dà agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società quotate l’applicazione degli IAS nella redazione dei conti annuali e di permettere o imporre anche alle società non quotate l’applicazione degli IAS.

Appare evidente l’importanza della disposizione: infatti, i regolamenti, per quanto prevede l’art. 189, par. 2 del trattato istitutivo della UE, costituiscono atti giuridici di portata generale e sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro; in sostanza, non occorrono ulteriori interventi legislativi. L’UE ha scelto lo strumento del regolamento al fine di evitare il ripetersi dei problemi cui ha dato luogo il recepimento delle direttive: troppe le varianti, i ritardi e le interpretazioni a livello nazionale.Con riferimento ai ritardi nel recepimento della quarta (bilanci di esercizio) e settima direttiva (bilanci consolidati) si pensi all’Italia, che ha recepito tali direttive soltanto nel 1991, con il D. Lgs. n. 127/91. Inoltre, lo strumento del regolamento, rispetto alla direttiva, dovrebbe garantire maggiormente l’omogeneità delle norme in tutti i paesi comunitari.In ogni caso, la scadenza del 2005 deve essere anticipata al 2004, in quanto devono essere riportati i dati del precedente periodo amministrativo: a tale proposito, è stato emanato lo specifico documento IFRS 1, relativo alla prima applicazione degli IAS. Tale documento ricalca, in parte, ma con alcune notevoli semplificazioni, il contenuto del documento interpretativo SIC 8, relativo alla prima applicazione degli IAS.In Italia, poi, opera l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che, collaborando anche con l’EFRAG, deve esprimere pareri sugli IAS, supportando il legislatore al fine di suggerire l’emanazione di norme in materia contabile in sintonia con la prassi internazionale.
IL RECEPIMENTO DEGLI IASL’UE, nel luglio 2003 ha recepito:•i principi contabili internazionali sinora emanati, denominati International Accounting Standards (IAS), e recepirà quelli futuri, che assumeranno la denominazione di IFRS;•le relative interpretazioni, denominate Standing Interpretations Committee (SIC), già adottate e recepirà quelle future.L’approvazione è stata ufficializzata con il regol. CE n. 1725/03, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regol. CE n. 1606/02, pubblicato sulla GUUE n. 261 del 31/10/2003.Gli IAS recepiti sono 32, quelli attualmente in vigore: per il momento, è stato rimandato il recepimento degli IAS 32 e 39, relativi agli strumenti finanziari, in attesa della definizione di alcune modifiche attualmente in corso. Pertanto, in allegato al regol. 1725/03 sono pubblicati i principi contabili internazionali esistenti alla data del 14/09/02 e i relativi SIC. Sono esclusi, oltre agli IAS 32 e 39, i SIC 5, 16 e 17, in quanto ad essi collegati. Il regolamento precisa che l’esistenza di talune modifiche, non ha alcun effetto, in quanto tali modifiche verranno considerate quando saranno definitive.

La relazione e il regol. 1606/02 precisano che i principi contabili internazionali possono essere adottati solo se:•non sono contrari al principio comunitario in base al quale il bilancio deve fornire il quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico;•rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità , richiesti dall’informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l’idoneità della gestione.In sostanza, i documenti internazionali sono adottati se:•gli stessi sono conformi con i principi di base contenuti nelle direttive;•assicurano un’elevata qualità dell’informazione finanziaria ai fini delle decisioni economiche;•contribuiscono al bene pubblico.Come detto, i principi contabili internazionali adottati sono stati pubblicati in versione integrale, in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; questo, al fine di consentire il pubblico accesso a tutti i cittadini e società dell’UE. In ogni caso, gli studi effettuati dall’UE hanno evidenziato una sostanziale compatibilità fra gli IAS e le direttive comunitarie, fatte salve particolari ipotesi: tuttavia, dal momento che le direttive contabili contengono numerose opzioni, alcuni Stati potrebbero aver utilizzato alcune opzioni che non sono in sintonia con gli IAS. Per questo motivo è in atto un processo di adeguamento delle direttive.Adeguamento delle direttive comunitarie. Le direttive comunitarie sono attualmente oggetto di alcune modifiche, al fine di un loro adeguamento ai principi contabili internazionali.

A tale scopo e al fine di garantire a tutte le imprese condizioni di parità, sia che adottino i principi internazionali sia che non li adottino, l’UE ha approvato la direttiva n. 2003/51/CE. In sostanza, la strategia contabile adottata della Comunità porterà, entro pochi anni, quasi tutte le imprese ad adottare, direttamente o indirettamente, i principi contabili internazionali: infatti, le imprese che non saranno obbligate ad adottare gli IAS, dovranno pur sempre rispettare il contenuto delle direttive, le quali, tuttavia, saranno sostanzialmente adeguate agli IAS stessi.Come si può notare con riferimento alle modifiche già attuate, le direttive devono essere adeguate secondo la normale procedura legislativa, utilizzando lo strumento della direttiva: in ogni caso, si ribadisce che le direttive continueranno a costituire la base della normativa contabile per le imprese che non dovranno preparare i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS.Direttiva 2001/65/CE. La direttiva n. 2001/65/CE del 27/09/2001 che modifica la quarta e la settima direttiva, rispettivamente in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati, è stata emanata al fine di consentire la valutazione delle attività e delle passività finanziarie, con riferimento a quelle detenute a scopo di negoziazione e a quelle disponibili per la vendita non più al costo storico, ma al “valore di mercato” o “valore corrente”, denominato anche “valore equo” o “fair value”.

Tale valutazione è prevista dal principio contabile internazionale IAS n. 39, il quale si occupa della rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari: il documento, entrato in vigore a partire dai bilanci di esercizio che iniziano dal 1° gennaio 2001, è tuttora oggetto di affinamenti. Si tenga conto che l’utilizzo del fair value è previsto nei principi contabili internazionali anche con riferimento agli immobili detenuti a scopo di investimento. Il principio contabile n. 39 definisce fair value>. Il ruolo del legislatore nazionale. Il legislatore dovrebbe poi distinguere, nelle disposizioni interne, la nozione di reddito prodotto da quella di reddito distribuibile, al fine di preservare la funzione di garanzia verso i terzi propria del bilancio di esercizio: il primo, infatti, comprende anche taluni componenti non realizzati, mentre il secondo include soltanto i componenti realizzati. In sostanza, i principi contabili internazionali vedono il bilancio in chiave evolutiva, ovvero dinamica, facendo prevalere sovente il principio di competenza rispetto a quello di prudenza: altro discorso è la distribuzione degli utili di impresa. Per comprendere le motivazioni che hanno portato all’introduzione del metodo di valutazione in questione, è importante evidenziare il diverso approccio al bilancio dei principi contabili internazionali rispetto alla prassi vigente nel nostro Paese: infatti, in primi si rivolgono agli investitori e presentano il bilancio in una visione prevalentemente prospettiva, mentre i secondi, interessati alla tutela dei soci e dei creditori, hanno come finalità la conservazione del capitale.

In sostanza, i principi contabili internazionali, interpretano il bilancio in chiave evolutiva (dinamica) e, seppure nel rispetto del principio di competenza, il risultato dell’esercizio è visto quale indicazione delle performance aziendali future: da questo punto di vista i documenti internazionali sono vicini alla prassi contabile statunitense, che interpreta il bilancio in chiave prospettiva, al fine di fornire agli investitori la possibilità di stimare la capacitò di generare utili futuri e di interpretare eventuali rischi futuri connessi all’investimento, in modo tale da potere assumere decisioni in campo economico – finanziario.In tale contesto, per lo IASB la competenza prevale sovente sulla prudenza, mentre per la prassi comunitaria la prudenza prevale sulla competenza, essendo un aspetto fondamentale nella redazione del bilancio, con importanti conseguenze circa i criteri valutativi da adottare: anche questo aspetto aiuta a comprendere come il bilancio redatto applicando gli IAS si utilizza per una valutazione prospettica dell’impresa, rispetto al medesimo bilancio redatto secondo la prassi contabile comunitaria e, ovviamente, nazionale.Dopo quanto illustrato, appare evidente il cambiamento in atto alle direttive comunitarie.Altre modifiche alle direttive contabili: direttiva 2001/51/CE.
Vediamo le principali modifiche alle direttive contabili operate dalla direttiva 2003/51/CE: si tenga conto che sono regole piuttosto generiche e flessibili, al fine di recepire gli IAS vigenti e futuri.Prospetto dei flussi di cassa. Gli Stati membri sono autorizzati a consentire o prescrivere l’inclusione, nel bilancio, di un prospetto dei flussi di cassa. Si tratta del rendiconto finanziario la cui redazione, seppure in Italia attualmente non obbligatoria, è auspicata dal principio contabile nazionale n. 12.Stato patrimoniale. È prevista l’introduzione di un ulteriore schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché il contenuto informativo di una simile presentazione sia equivalente a quello degli schemi previsti dagli artt. 9 e 10 della quarta direttiva. Tale distinzione è rilevante anche per l’applicazione del fair value agli elementi finanziari correnti.Prevalenza della sostanza sulla forma. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati.

Il principio di redazione del bilancio che prevede la prevalenza della sostanza sulla forma è considerato anche dal legislatore della riforma del diritto societario.La relazione precisa che il principio contabile della preminenza della sostanza sulla forma, è già incorporato nelle direttive contabili. Questo è in linea con l’esigenza che i conti annuali (e quelli consolidati) offrano un “quadro fedele” della situazione della società.La relazione prosegue ribadendo che il problema non è tanto dato dalla contabilizzazione di questi importi, quanto dal loro inserimento negli schemi prescritti dalla direttiva per la presentazione del conto economico e dello stato patrimoniale. A norma degli IAS, talune operazioni e taluni contratti devono essere riportati nel conto economico e nello stato patrimoniale in voci che rispecchiano la sostanza dell’operazione o del contratto, piuttosto che la loro forma giuridica.La modifica autorizza espressamente gli Stati membri a consentire o prescrivere che, nel determinare la voce dello schema di presentazione del bilancio nella quale va contabilizzato un certo importo, si tenga conto della sostanza oltre che della forma.

Da quanto illustrato consegue che le operazioni devono riflettere la sostanza e non la forma. Il concetto di prevalenza degli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali è ben conosciuto nei Paesi di common law, dove esistono pochi principi generali mentre la soluzione ai problemi specifici è affidata alla prassi: affinché il bilancio sia utile e fornisca la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione, è necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali; la sostanza rappresenta l’essenza necessaria dell’evento. Pertanto, alcuni comportamenti contabili sinora utilizzati, riferiti in particolare a operazioni complesse, non potranno più essere replicati. Il principio in questione comporta di individuare non solo le caratteristiche dell’evento isolato, ma anche quelle relative a eventi e operazioni a esso correlate, il cui insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli aspetti sostanziali.

Per esempio, un’impresa può cedere fittiziamente un bene, in modo tale che dalla documentazione risulti che ne è stata trasferita la proprietà: se esistono accordi a latere che assicurano all’impresa cedente di continuare a godere dei futuri benefici economici derivanti dal bene, la vendita non deve essere rilevata, in quanto non si può parlare di operazione. I principi contabili nazionali, pertanto, contengono analoghe previsioni: la specifica modifica alle direttive comunitarie consentirà l’adeguamento ai concetti illustrati.Il legislatore della riforma societaria, come detto, ha introdotto tale concetto nell’art. 2423-bis n. 1c.c., seppure con una formulazione piuttosto oscura, che fa riferimento alla>.Accantonamenti. Gli accantonamenti devono riflettere obbligazioni effettivamente esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto diversamente non sarebbe rispettato il principio della competenza e, prima ancora, della rappresentazione veritiera e corretta: tale concetto è ben illustrato nello IAS 37 e nel principio contabile nazionale n. 19, che sono in sintonia; a tal fine, è stata operata un’integrazione all’art. 20 della quarta direttiva. In ogni caso, si deve tenere conto dei rischi e delle perdite, di competenza dell’esercizio in chiusura, anche se gli stessi sono noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.Immobilizzazioni.
È prevista la facoltà di rivalutare le immobilizzazioni immateriali: si tenga conto, tuttavia, che lo IAS 38 non consente mai l’iscrizione, in tale voce, delle spese pluriennali. Pertanto, la rivalutazione può riguardare soltanto i beni immateriali e mai le spese, che non sono iscrivibili nell’attivo dello stata patrimoniale.Fair value. Il fair value o valore corrente potrà essere applicato anche agli immobili acquistati per investimento e ai prodotti agricoli. Inoltre, è previsto che tale metodo potrà essere applicato ad altre categorie di attività.L’INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB)L’International Accounting Standards Board è l’organismo costituito il 1° aprile 2001 che raccoglie l’eredità dell’International Accounting Standard Committee (IASC). Lo IASC fu costituito nel 1973 dall’International Federation of Accountants (IFAC), l’organizzazione che rappresenta la professione contabile internazionale, allo scopo di promuovere l’armonizzazione delle regole per la predisposizione dei bilanci delle società.La struttura dell’IFAC prima della riforma dello IASC Nelle intenzioni dell’IFAC, l’obiettivo dell’armonizzazione dei principi contabili doveva essere perseguito mediante la pubblicazione di principi contabili, denominati International Accounting Standards (IAS), che fossero utilizzati, dalle commissioni preposte all’emanazione dei principi contabili dei paesi membri dell’IFAC, quale riferimento nell’emissione e nell’aggiornamento delle regole nazionali.

Con riferimento all’attività dello IASC, i principi contabili emessi durante i primi anni di attività accoglievano generalmente le regole contabili dei Paesi con più antica tradizione contabile, principalmente gli Stati Uniti e gli altri paesi anglosassoni, e di conseguenza contenevano regole per la rilevazione di attività, passività, costi e ricavi, assai differenti tra loro. Tali principi contabili, pur costituendo un valido riferimento per l’elaborazione di principi contabili da parte dei paesi membri dell’IFAC, non rappresentavano un corpo di principi contabili autonomo, che potesse essere adottato in luogo delle regole nazionali esistenti in un paese. Per questo motivo, durante gli anni dal 1989 al 2000, lo IASC ha intrapreso un processo di aggiornamento dei principi IAS esistenti, allo scopo di creare un corpo di principi contabili più completo.Nel 1989 fu pubblicato il Quadro Sistematico per la Preparazione e la Presentazione del Bilancio (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) che, tra l’altro, definisce gli obiettivi dell’informativa societaria, illustra le caratteristiche fondamentali di un bilancio, ed elabora la definizione di attività e passività patrimoniali, di componenti positivi e negativi di reddito, specificando i principi generali che devono presiedere la loro rilevazione contabile.

In secondo luogo, nel 1989 lo IASC intraprese un processo di revisione dei principi contabili esistenti, allo scopo di migliorarne la qualità e ridurre il numero di regole, alternative tra loro, per la rilevazione contabile di attività, passività, costi e ricavi. Infine, nel 1995 lo IASC concordò con l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO), l’organizzazione che rappresenta le commissioni di vigilanza dei mercati mobiliari del mondo, le integrazioni ai principi IAS, necessarie affinché lo IOSCO accettasse che i bilanci preparati in occasione di cross-border offerings fossero predisposti secondo gli IAS. Il processo di revisione e integrazione dei principi contabili IAS esistenti è stato seguito, nei primi mesi del 2001, dalla revisione della struttura dello IASC. Infatti, la struttura esistente era ancora dipendente esclusivamente dalla professione contabile internazionale e pertanto priva dell’apporto diretto delle altre parti interessate all’approvazione di principi contabili condivisi che siano riconosciuti e accettati a livello internazionale.Nel marzo 2001, è stata costituita la IASC Foundation, un’organizzazione not-for-profit ed indipendente, con sede negli USA, dalla quale dipendono lo Standards Advisory Council (SAC), l’International Accounting Standards Board (IASB) e lo Standing Interpretations Committee (SIC). La IASC Foundation è governata da un Consiglio di Garanti (trustees), composto da 19 m embri, che ha la principale funzione di reperire le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della fondazione stessa e di nominare i membri del SAC, dello IASB e del SIC.

La composizione di tali organismi, disciplinata dalla Costituzione della IASC Foundation, assicura un’adeguata rappresentazione geografica a tutte e parti interessate all’emissione di principi contabili internazioni: la professione contabile internazionale, rappresentanti del mondo accademico, investitori e analisti finanziari, rappresentanti delle società alle quali i principi contabili sono rivolti e, infine, revisori, incaricati del controllo dei bilanci.In particolare, il SAC è composto da circa 45 professionisti, di differente provenienza geografica e con differente background tecnico e ha la funzione principale di assistere lo IASB nella determinazione degli argomenti ai quali dare priorità nel processo di emissione o di revisione dei principi contabili internazionali. Lo IASB, invece, composto da 14 esperti contabili internazionali, ha la funzione di predisporre, discutere e approvare i principi contabili internazionali e le interpretazioni di questi ultimi, preparate, dopo un’adeguata discussione, dal SIC. La nuova struttura della IASC Foundation è presentata nella seguente tabella.

La nuova struttura della IASC Foundation A seguito della costituzione della IASC Foundation e della nomica dello IASB, i principi contabili emessi dalla nuova organizzazione saranno denominati International Financial Reporting Standards (IFRS), e questi ultimi sostituiranno progressivamente i principi contabili esistenti, denominati IAS, recepiti dallo IASB il giorno della sua prima riunione, allo scopo di garantire continuità con l’operato dello IASC dell’IFAC. Al momento non sono ancora stati approvati nuovi principi contabili IFRS da parte dello IASB, ad eccezione dell’IFRS 1 (First-time Adoption of International Financial Reporting Standards). Per quanto sinora detto, i principi IAS posso ora essere considerati un corpo di principi contabili condivisi, e sufficientemente completo e autonomo. Di conseguenza, è possibile comprendere la scelta della Commissione europea di fare riferimento agli IAS per la predisposizione dei bilanci delle società europee. In alternativa, la Commissione europea avrebbe potuto decidere di elaborare un proprio corpo di principi contabili, che avrebbe ugualmente determinato l’armonizzazione contabile all’interno del mercato dell’UE. Tuttavia, tali principi contabili, sviluppati in un contesto unicamente europeo, sarebbero risultati inevitabilmente differenti dagli IAS e avrebbero escluso l’Europa dalla partecipazione al processo di armonizzazione contabile internazionale, potendo da ultimo, anche ostacolare la possibilità da parte di società europee di raccogliere capitali sui mercati internazionali

.L’IMPATTO FISCALELa definitiva adozione dei principi contabili internazionali (IAS) da parte dell’UE, avvenuta con il regol. 1725/03, pone alcuni problemi di adeguamento delle disposizioni in materia di bilancio. Ne è consapevole il legislatore, che ha inserito nella legge comunitaria, l’art. 25, la cui lettera h) prevede il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall’adozione degli IAS.L’articolo in questione, utilizzando la facoltà concessa dal regolamento 1606/02, consente a tutte le imprese non quotate di utilizzare gli IAS: sono escluse soltanto le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Non vi è dubbio che la riforma del diritto societario ha risolto alcuni problemi: tuttavia, altri devono essere ancora risolti. Per esempio, la contabilizzazione del leasing dovrà essere riveduta, dal momento che, per gli IAS, il bene deve essere iscritto nel bilancio dell’utilizzatore che, seppure privo del diritto di proprietà, controlla i benefici e sopporta i rischi derivanti dall’utilizzo del bene. Pertanto, un immobile detenuto in leasing deve essere iscritto nel bilancio dell’impresa che lo utilizza e ammortizzato, per esempio, in 20/30 anni, iscrivendo nel bilancio gli ammortamenti e, separatamente, gli interessi passivi.
Il beneficio fiscale, che consente di dedurre il costo del bene sino a un minimo di 8 anni, dovrà essere gestito nella dichiarazione.Disposizioni civilistiche sulla redazione del bilancio. I principi internazionali fanno prevalere sempre la rappresentazione in base alla sostanza e alla realtà economica e non solamente in base alla forma legale e, se questa è difforme, prevale la prima. Come illustrato, il legislatore della riforma societaria, ha introdotto questo concetto nell’art. 2423-bis n. 1 c.c., utilizzando tuttavia una formulazione piuttosto oscura (facendo riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato), che dovrebbe essere riveduta ora che il legislatore comunitario, con la direttiva 2003/51/CE, ha introdotto tale concetto nelle direttive contabili. Altro problema che il legislatore deve risolvere, applicando i concetti espressi dalla direttiva 2003/51/CE, è quello della separazione tra utile prodotto e utile distribuibile. Finora, applicando le norme comunitarie, il codice civile non ha previsto tale distinzione, e l’utile che risulta dal bilancio è anche l’utile distribuibile. Invece, l’applicazione della valutazione al fair value darà origine a utili prodotti, ma non realizzati con economie esterne, che potranno essere distribuiti soltanto al momento del realizzo.

Disposizioni tributarie. L’adeguamento delle norme interne riguarda anche la fiscalità: la lettera h) dell’art. 25 della legge comunitaria 2003 prevede l’eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa, al fine di armonizzarla con le innovazione derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazioni; la norma detta la delega, che dovrà poi essere recepita entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria: tuttavia, vi è da augurarsi che le norme attuative siano emanate entro pochi mesi; questo vale anche con riferimento alle disposizioni in materia di bilancio. Si tratta di trovare soluzione ai problemi di carattere fiscale, determinati dall’applicazione degli IAS, analizzando le disposizioni che possono interferire con le regole tributarie. In molti casi, in particolare nell’ipotesi di componenti negativi derivanti dall’applicazione degli IAS, non dovrebbero sussistere problemi, dal momento che questi nodi sono risolti dalla separazione dei criteri di redazione del bilancio dai criteri di determinazione del reddito fiscale, operata dalla riforma societaria (D. Lgs. 6/03), recepita dal legislatore tributario nella bozza di riforma. Per questo motivo è di fondamentale importanza che la riforma fiscale entri in vigore il 1° gennaio 2004.

In pratica, la riforma societaria ha sancito la separazione delle regole di redazione del bilancio dalle principali interferenze fiscali, causate da norme di carattere strettamente tributario. È stata prevista la redazione di un prospetto di raccordo che deve contenere le variazioni fiscali e che sarà utilizzato per ottenere i benefici fiscali relativi ad ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti. La norma deve essere espressamente estesa all’ipotesi del leasing; in tale sede, mediante le opportune variazione, deve essere gestito il beneficio tributario derivante dalla minore durata del contratto di leasing rispetto all’ammortamento economico-tecnico.Il prospetto, tra l’altro, risolve il problema delle svalutazioni dell’avviamento a seguito dell’applicazione dell’impairment test: tali svalutazioni non saranno deducibili, ma lo sarà l’ammortamento attuato in base alle regole fiscali, confermate dalla bozza di riforma.Il problema più rilevante riguarda la valutazione al fair value, per la quale il legislatore dovrà stabilire il trattamento ai fini tributari. Innanzitutto, con riferimento alla valutazione degli strumenti finanziari che costituiscono investimento momentaneo, non più al costo ma al fair value, sancita dalla direttiva 2001/65/CE.

Le soluzioni che si possono ipotizzare sono due: doppia valutazione civilistica e fiscale, oppure unica valutazione, valida anche ai fini fiscali. La doppia valutazione , a prima vista, è la più conveniente; ma il problema è causato dall’onere amministrativo e contabile della stessa, anche soltanto per gestione della fiscalità differita in presenza di un numero notevole di transazioni.La sola valutazione valida anche fiscalmente è più semplice, ma in caso di mercato al rialzo, comporta l’anticipazione di utili, anche ai fini della tassazione; nel caso di mercato al ribasso, invece, non dovrebbero sussistere particolari problemi. Inoltre, la direttiva 2003/51/CE ha modificato le direttive contabili in materia di bilancio, al fine di recepire la valutazione al fai value anche per gli immobili detenuti a scopo di investimento e l’agricoltura. Una volta recepite tali modifiche, per esempio, le compagnie di assicurazione e le banche potranno valutare gli immobili, detenuti a scopo di investimento al valore corrente, con imputazione al conto economico di incrementi e decrementi di tale valore. In questo caso è certamente preferibile l’adozione di regole fiscali diverse da quelle civilistiche, al fine di evitare il pagamento di imposte, relative a plusvalori di realizzo non immediato; infatti, a differenza degli strumenti finanziari, gli immobili non sono oggetto di compravendite abituali e costanti.

Anche per il comparto dell’agricoltura il fair value sarà applicato ai prodotti biologici, sino al momento del raccolto. Negli esempi si è sintetizzato il comportamento, ai fini fiscali, che dovrebbero tenere le imprese che utilizzano gli IAS. LE ULTIME NOVITÀ DALLO IASBLo IASB intende eliminare alcune delle alternative previste con riferimento alla valutazione di alcune poste di bilancio, al fine di armonizzare i bilanci ed evitare di ridurre la comparabilità degli stessi. Per esempio, è stata soppressa la possibilità di valutare le rimanenze utilizzando il metodo LIFO, mantenendo soltanto la valutazione con i criteri FIFO e costo medio ponderato. Con riferimento al cambiamento di criteri contabili, sarà eliminata la possibilità di imputare gli effetti di tale variazione al conto economico. Anche con riferimento ad alcune di queste novità dovranno essere adeguate le direttive contabili e le disposizioni dei singoli Stati, mentre per altre non sono necessarie modifiche: per esempio, per quanto riguarda il cambiamento dei criteri contabili, l’EFRAG ha già precisato che il trattamento contabile di riferimento è compatibile con le direttive comunitarie e pertanto, non necessitano modifiche alle stesse. Informazioni su operazioni tra controparti correlate.

Il problema dell’informazione connessa a società infragruppo o correlare, è argomento caro agli organismi di vigilanza delle società quotate. La Consob fa esplicito riferimento allo IAS 24 e, per questo, le variazioni apportate al documento in oggetto avranno, indipendentemente dal regolamento comunitario 1606/02, un riflesso diretto sulla disciplina delle società italiane.La modifica principale riguarda la definizione di controparte correlata e, quindi, l’ambito di applicazione del documento. Oltre ai soggetti in grado di controllare o esercitare un’influenza notevole sulle decisioni di un soggetto, saranno oggetto del principio anche i soggetti che esercitano un controllo congiunto sull’entità economica è una partecipante al controllo.Si tenga conto che la Consob, con la Comunicazione del 30/09/2002, ha cercato di fare ulteriormente chiarezza sul tema scottante, soprattutto per le società quotate, delle informazioni da fornire in presenza di scambi tra parti correlate.

Non è la prima volta che l’organismo di sorveglianza tratta tale problematica e già più volte in passato aveva fatto cenno alla necessità, da parte delle società emittenti di azioni regolamentate, di illustrare il rapporto tra i soggetti che, a causa delle particolari relazioni da cui sono legati, intrattengono rapporti spesso non in linea con le condizioni previste dal mercato; proprio su questi aspetti e rapporti la Consob punta maggiormente l’attenzione. A tale fine, è definito con precisione l’ambito di applicazione della Comunicazione e viene fornita una precisa definizione di cosa si debba intendere per parti correlate. Tra gli altri, sono considerate correlate le società controllate, controllanti, sotto comune controllo, le società con una influenza notevole su altre società, nonché i familiari e le società aventi in comune con l’emittente la maggioranza degli amministratori. Nell’individuare tale ambito, la Consob si riferisce esplicitamente ai principi contabili internazionali e, in particolare, allo IAS 24, relativo all’illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, cui viene fatto ampio richiamo nel corso di tutta la Comunicazione.Aggregazioni di imprese. Lo IAS 22,

“Aggregazioni di imprese”, è attualmente oggetto di un processo di revisione, frutto in parte, di un articolato e complesso dibattito a livello internazionale e, in parte, della ricerca di armonizzare le disposizioni in materia, con la prassi consolidata dei più rilevanti mercati finanziari, in particolare questo statunitense.Il punto di discussione riguarda la valutazione dei beni soggetti ad aggregazioni di imprese, ossia acquisizioni, fusioni e scissioni e conferimenti; la momento attuale lo IAS 22 prevede che gli elementi in oggetto debbano essere contabilizzati tramite due criteri di contabilizzazione alternativi:a)il metodo dell’acquisizione (purchase method), che si applica alle aggregazioni di imprese qualificabili come vere e proprie “acquisizioni”: infatti in tale ipotesi, il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma impone di trattare tali operazioni come acquisizioni, indipendentemente dalle modalità con cui sono poste in essere.b)Il metodo dell’unificazione (pooling method, ovvero unitine of interests nell’espressione adottata dagli IAS), per le aggregazioni di imprese che sono configurabili come unioni su un piano paritetico (mergers of equals).

La differenza tra i due metodi consiste nella circostanza che nel pooling method la società aggregante contabilizza, nel proprio bilancio, le attività della società aggregate al costo storico, in base ai valori presenti nel bilancio di quest’ultima alla data dell’aggregazione, senza evidenziare i plusvalori latenti e il valore di avviamento, implicitamente riconosciuti nella transazione. Utilizzando il purchase method, la società acquirente contabilizza nel proprio bilancio, le attività della società target al valore effettivo, ovvero corrente, attribuito al momento dell’acquisizione; questo, per effetto dell’evidenziazione dei plusvalori latenti e del valore di avviamento, riconosciuti nella transazione. La prassi internazionale, è ormai orientata a considerare le operazioni di aggregazioni, tra imprese indipendenti, quali “acquisizioni” e pertanto, ad utilizzare il purchase method, valutando attività e passività della società incorporata o scissa al fair value, in pratica al valore corrente (o di mercato) delle stesse; questo, indipendentemente dal fatto che, a seguito dell’operazione di acquisizione, si generi un avanzo o un disavanzo da concambio o da annullamento.
La differenza tra il costo di acquisizione della società incorporata o scissa e il valore corrente del patrimonio netto, determinato a seguito dell’applicazione dei valori correnti, è imputata all’avviamento.Le aggregazioni di imprese Il documento ED3, che modifica lo IAS 22, prevede che tutte le aggregazioni debbano essere contabilizzate facendo uso del purchase method.Importanti novità saranno introdotte anche in merito all’avviamento:l’avviamento negativo (qualora le partecipazioni siano state valutate a un valore inferiore rispetto a quello contabile) dovrebbe essere ripartito tra attività e passività identificabili;l’avviamento positivo potrà non essere più soggetto ad ammortamento, ma dovrà essere sottoposto a una verifica annuale che deve determinare se il suo valore è stato soggetto a una riduzione durevole oppure no (impairment test). Tale metodo di contabilizzazione, in un primo tempo, dovrebbe essere facoltativo, in alternativa al normale processo di ammortamento.

I NUOVI BILANCI VOCE PER VOCEIl BILANCIO: ASPETTI GENERALIIl quadro concettuale degli IAS stabilisce che l’obiettivo principale del bilancio è di fornire agli utilizzatori informazioni che siano utili per prendere decisioni. Esso definisce anche gli elementi che costituiscono il bilancio: attività e passività, componenti positivi e negativi del reddito e patrimonio netto.Attività e passività. Un’attività è una risorsa controllata da un’impresa che deriva da un evento passato e dalla quale sono attese probabili entrate di risorse economiche. Una passività è un’obbligazione corrente dell’impresa che deriva da eventi passati, da cui ci si aspetta un’uscita di risorse economiche. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività.La contabilizzazione delle attività e delle passività dipende innanzitutto dalla probabilità che i benefici economici futuri in entrata o in uscita fluiranno o defluiranno dall’impresa, e in secondo luogo dalla possibilità di determinare in modo attendibile il costo o il valore dell’attività e della passività.Componenti positivi e negativi del reddito.

La definizione di componente positivo del reddito comprende i ricavi e le plusvalenze.I ricavi derivano dalla gestione ordinaria dell’impresa e comprendono i ricavi delle vendite, le commissioni e gli onorari, gli interessi, i dividendi, le royalties e i canoni di locazione. Le plusvalenze rappresentano gli altri proventi che soddisfano la definizione di componente positivo del reddito.La definizione di componente negativo del reddito comprende le perdite e quelle spese che derivano dalla gestione ordinaria della attività di impresa. I costi che derivano dalla attività ordinaria d’impresa comprendono ad esempio il costo del venduto, i costi per salari e stipendi e l’ammortamento.Essi assumono generalmente la forma di uscite o utilizzo di attività come ad esempio delle disponibilità liquide, delle rimanenze, degli immobili, impianti e macchinari.La contabilizzazione di un componente positivo (e negativo) del reddito dipende da:un aumento (o una diminuzione) nei benefici futuri relativi a una attività che possono essere misurati in modo attendibile;una diminuzione (o un aumento) di una passività che possa essere misurata in modo attendibile.

In generale, i componenti positivi del reddito possono essere contabilizzati quando vi è evidenza di un apporto di risorse economiche che possano essere determinate in modo attendibile e con un certo grado di certezza.I componenti negativi del reddito sono contabilizzati nel conto economico sulla base della diretta associazione con i componenti positivi.Questo processo, comunemente riferito alla comparazione tra costi e ricavi, comporta la simultanea o combinata contabilizzazione di costi e ricavi che risultino direttamente o congiuntamente dalla stessa transazione o da altri eventi.Tuttavia, l’applicazione del concetto della correlazione non permette la contabilizzazione nello stato patrimoniale di elementi che non soddisfano la definizione di attività o passività.Costi differiti. La natura restrittiva dei criteri di contabilizzazione imposta dagli IAS comporta che raramente è possibile differire i costi nello stato patrimoniale. La maggior parte dei costi generati internamente non possono essere capitalizzati e devono essere spesati nel conto economico quando sostenuti. Esempi di questi costi sono i costi di start-up, i costi per il lancio di nuovi prodotti, i costi di ricerca, i costi di pubblicità, i costi di istruzione del personale e si costi di riallocazione delle risorse.Conformità agli IAS.

Una piena conformità alla totalità dei requisiti stabiliti da tutti i principi contabili internazionali (IAS) e dalle interpretazioni (SIC) è considerata necessaria per fornire una rappresentazione fedele in bilancio. Le imprese devono esplicitamente indicare la conformità del proprio bilancio con gli IAS.Lo IAS 1 dispone che il bilancio non deve contenere tale indicazione se esso non è conforme alla totalità dei requisiti stabiliti da tutti i principi e le interpretazioni applicabili.In rari casi, quando gli amministratori ritengono che l’applicazione di un principio contabile internazionale conduca alla redazione di un bilancio fuorviante, le imprese devono effettuare una deroga al fine di presentare un bilancio attendibile. Gli IAS in questi casi richiedono informazioni relative alla natura e alla ragione della mancata applicazione del principio e all’impatto economico-finanziario della deroga.Politiche contabili. Lo IAS 1 richiede che gli amministratori selezionino le politiche contabili dell’impresa in modo che il bilancio sia conforme a tute le disposizioni contenute nei principi contabili internazioni e nelle interpretazioni emesse dal SIC.

Quando questi non contengono specifiche disposizioni, la selezione e l’applicazione delle politiche contabili devono essere indirizzate da: rilevanza, rappresentazione veritiera e corretta, sostanza sulla forma, neutralità, prudenza, e significatività. Se non ci sono principi internazionali o linee-guida, una politica contabile utilizzata dai principi contabili nazionali può descrivere una politica idonea purché ciò non sia in conflitto con i concetti fondamentali dello IAS.Alcuni principi permettono una scelta tra politiche contabili ma non è chiaro come la scelta debba essere esercitata. Il SIC-18 richiede che un’impresa scelga e applichi coerentemente una delle politiche contabili possibili.Componenti del bilancio. Il bilancio deve comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziari, la descrizione delle politiche contabili e le note al bilancio.Lo IAS 1 non prescrive uno schema standard per il bilancio, anche se l’appendice al principio contabile contiene esempi dettagliati. Lo IAS 1 tuttavia richiede un contenuto minimo di informazioni da indicare nei prospetti o nelle note al bilancio. Il principio contabile richiede inoltre i dati comparativi per tutte le informazioni quantitative contenute nel bilancio, con alcune minori eccezioni.

Il bilancio italiano e IAS a confronto – La composizione del bilancio Moneta di conto del bilancio. Il SIC-19 chiarisce che la moneta di conto è la moneta utilizzata in misura significativa nelle attività operative dell’impresa o quella che ha un impatto significativo sulla stessa. Tutte le transazioni in valuta diverse dalla moneta di conto devono essere convertite come operazioni in valuta estera applicando lo IAS 21.Quando la moneta di conto o quella in cui è presentato il bilancio sono diverse da quella del paese nel quale ha sede l’impresa, è necessario indicarne le ragioni nelle note al bilancio come stabilito dallo IAS 21. Nel caso in cui l’impresa che redige il bilancio utilizzi la moneta di un sistema economico in stato di iperinflazione, il bilancio deve essere rettificato secondo quanto disposto dallo IAS 29, e quando l’impresa è una entità estera come definito dallo IAS 21 ed è inclusa nel bilancio di un’altra impresa, il suo bilancio deve essere rettificato secondo lo IAS 29 prima che sia convertito nella valuta della controllante.Errori determinanti. Quando si riscontrano degli errori determinanti lo IAS 8 richiede che un’impresa modifichi i dati di apertura degli utili indivisi e i relativi dati comparativi oppure inserisca l’effetto nel risultato dell’esercizio corrente con dati comparativi pro forma nelle note al bilancio.Variazioni nei principi contabili.
Le modifiche nei principi contabili a seguito dell’adozione di un nuovo IAS devono essere contabilizzate in accordo con le disposizioni transitorie contenute in quello specifico principio. Se non esistono specifiche disposizioni transitorie, un’impresa deve modificare i dati di apertura degli utili indivisi e rettificare i dati comparativi, a meno che ciò sia impossibile. Un criterio alternativo consiste nell’inserire l’effetto cumulativo nel risultato dell’esercizio fornendo dati comparativi pro forma nelle note al bilancio, a meno che ciò sia impossibile. Il SIC-18 chiarisce che un’impresa deve scegliere e applicare in modo continuo una di queste due politiche contabili e non effettuare un mix delle stesse. I principi contabili internazionali sono generalmente pubblicati in un periodo precedente alla loro obbligatoria data di attuazione. Nel periodo transitorio lo IAS 8 incoraggia a fornire informazioni aggiuntive circa la natura dei futuri cambiamenti nelle politiche contabili e la stima approssimativa del loro effetto sul risultato e sulla posizione finanziaria. Lo IAS 1 richiede inoltre che, quando uno IAS è applicato prima della sua data di entrata in vigore, questo fatto sia menzionato nelle note al bilancio.STATO PATRIMONIALEStruttura. Lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica per lo stato patrimoniale.

Pertanto, la direzione aziendale può adottare discrezionalmente strutture diverse, come ad esempio utilizzare una struttura a scalare o a sezioni contrapposte, voci più o meno dettagliate in sub-classificazioni, con eccezione di alcune informazioni minime che devono essere presentate nei prospetti di bilancio o nelle note. Come requisito minimale, gli IAS richiedono la presentazione dei seguenti elementi costitutivi dello stato patrimoniale:Attività: immobili, impianti, macchinari e attrezzature, immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, attività fiscali, rimanenze, crediti v/ clienti e altri crediti.Patrimonio netto e passività: capitale sociale e altre componenti del patrimonio netto, interessi di minoranza, passività onerose a lungo termine, fondi per rischi e oneri, debiti tributati, debiti commerciali e altri debiti.Distinzione tra voci correnti e non correnti.

La distinzione tra voci correnti e non correnti è facoltativa: la decisione deve essere basata sulla natura dell’attività svolta.Nel caso in cui la distinzione venga adottata, le attività devono essere classificate come correnti nel caso in cui siano destinate alla vendita o al consumo nel normale corso del ciclo operativo, oppure se si prevede l’alienazione entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio.Le passività onerose scadenti entro dodici mesi dalla data di bilancio devono essere considerate non correnti se la loro scadenza originaria era superiore ai dodici mesi, vi è l’intenzione documentata di rinnovarle e il relativo contratto viene concluso prima della pubblicazione del bilancio.Quando un’impresa sceglie di non effettuare la distinzione tra attività e passività correnti e non correnti, le attività e le passività devono essere presentate in ordine di liquidità ad esempio cominciando con l’elemento più liquido, la cassa.Prospetto degli utili e delle perdite contabilizzati.

Questo prospetto evidenzia gli utili e le perdite che sono stati imputati direttamente al patrimonio netto durante il periodo, come per esempio le rivalutazioni sulle immobilizzazioni materiali e le differenze di traduzione derivanti dalla conversione dei bilanci delle entità estere. Questi utili/perdite sono sommati al risultato netto per arrivare agli utili e alle perdite conseguiti nel periodo. Separatamente, al di sotto del prospetto, l’impresa deve fornire le informazioni relative all0ammontare dei cambiamenti nelle politiche contabili registrati negli utili indivisi.Una possibile alternativa è quella di fornire l’ammontare delle perdite e degli utili contabilizzati, compresi i cambiamenti nelle politiche contabili e gli errori determinanti, direttamente nel prospetto dei movimenti del patrimonio netto.C

ONTO ECONOMICO
Struttura. Lo IAS 1 non prescrive una struttura specifica per il conto economico. Tuttavia, le seguenti voci devono essere comprese nel conto economico: ricavi, risultato operativo, oneri finanziari, utili da collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto, oneri tributati, utili/perdite ordinari, voci straordinarie, interessi di minoranza e utile/perdita netti dell’esercizio. Possono essere aggiunte voci e stto-classificazioni per rappresentare i risultati aziendali.Lo IAS 8 dispone che tutti i ricavi e i costi devono essere compresi nella determinazione del risultato netto di periodo, a meno che un altro principio contabile internazionale disponga diversamente. Tutti gli elementi di costi e proventi operativi devono essere compresi nel risultato operativo come richiesto nei paragrafi 80-82 dello IAS 1. L’impresa deve analizzare i costi in base al criterio funzionale o alla loro natura, scegliendo un unico metodo di presentazione. Gli oneri finanziari, gli utili o le perdite derivanti dalle collegate e le voci straordinarie sono i soli elementi esposti dopo il risultato operativo.Voci eccezionali.

È richiesta una separata informazione per le voci di dimensioni, natura o incidenza tali da rendere tale indicazione rilevante a spiegare i risultati dell’entità nell’esercizio in esame. Lo IAS 8 non usa il termine “voci eccezionali” ma fornisce alcuni esempi di voci incluse nel risultato operativo che richiederebbero informazioni aggiuntive nelle note: costi di ristrutturazione, svalutazione delle rimanenze in base al loro valore di realizzazione, plusvalenze e minusvalenze relative a disinvestimenti nelle immobilizzazioni materiali e nelle partecipazioni. Inoltre, lo IAS 35 richiede che gli utili e le perdite relativi alle attività destinate alla dismissione o alla liquidazione siano imputati direttamente al conto economico.Voci straordinarie. Generalmente tutti i ricavi e i costi derivano dall’attività ordinaria dell’impresa e quindi le voci straordinarie sono rare. Le voci straordinarie devono essere chiaramente distinte dalla attività ordinaria dell0imprese e ci si deve aspettare che non ricorrano di frequente. Lo IAS 8 comprende solo due esempio di eventi che potrebbero dar luogo a voci straordinarie: gli espropri di attività e le perdite derivanti da terremoti o altre catastrofi naturali.

RENDICONTO FINANZIARIO
Tutte le imprese che presentano il bilancio IAS devono fornire il rendiconto finanziario utilizzando il metodo diretto il metodo indiretto. Si richiede la separata classificazione dei flussi di cassa derivanti dalle attività operative, di investimento e di finanziamento e deve essere fornita una separata indicazione dei movimenti di liquidità fornendo i dettagli relativi a significative transazioni non finanziarie. L’impresa deve inoltre indicare separatamente i flussi lordi in entrata e in uscita che derivano dall’attività di investimento e di finanziamento. I flussi finanziari complessivi che derivano dalle acquisizioni o dalla dismissione di controllate devono essere indicati separatamente e classificati nelle attività di investimento. Lo IAS 7 richiede specifiche indicazioni, sia per le acquisizioni sia per le dismissioni, di questi elementi: il corrispettivo totale degli acquisti e delle cessioni e la parte di essi saldata con disponibilità liquide; l’ammontare complessivo delle attività delle passività, delle disponibilità liquide della controllata acquisita o ceduta.

OPERAZIONI IN MONETA ESTERA
Un’operazione in moneta estera viene contabilizzata nella moneta di conto in base al tasso di cambio esistente alla data di effettuazione. Alla data di bilancio, i saldi monetari sono esposti in base al cambio di chiusura. I saldi non monetari contabilizzati in base al cambio storico sono convertiti al tasso di cambio storico della data dell’operazione. I saldi non monetari denominati in moneta estera e contabilizzati al valore corrente devono essere esposti in base al tasso di cambio del momento in cui era stato determinato il valore corrente.Le differenze cambio sono contabilizzate come parte dell’utile o della perdita di esercizio. Fanno eccezione le differenze cambio su elementi monetari che fanno parte dell’investimento netto di un’entità estera o sui finanziamenti in moneta estera ottenuti, o altri strumenti finanziari acquisiti, al fine di coprire i rischi di cambio di tale investimento netto. Tali differenze cambio sono classificate separatamente nel patrimonio netto fino alla vendita dell’investimento netto: al momento della vendita esse sono inserite nel conto economico come parte della plus/munusvalenza sula vendita.
Nella preparazione del bilancio consolidato, il bilancio di una attività estera che si integra con quella dell’entità che redige il bilancio è convertito come se tutte le operazioni fossero state effettuate da quest’ultima, utilizzando il metodo descritto in precedenza.Le attività e passività di un’entità estera sono convertite al tasso di chiusura. I valori iscritti nel conto economico sono generalmente convertiti in base al cambio della data dell’operazione, oppure utilizzando il tasso medio dell’esercizio che approssimi quello effettivo. Le differenze di conversione che ne derivano sono classificate separatamente nel patrimonio netto fino alla vendita dell’entità estera quando esse devono essere incluse nel conto economico come parte degli utili e delle perdite sulla vendita. Il bilancio di un’entità estera che opera in una economia in iperinflazione dev’essere prima rettificato secondo lo IAS 29 e successivamente tutte le voci del bilancio sono convertite in base al cambio di chiusura.Iperinflazione. Secondo lo IAS 29, quando un’impresa fornisce i propri dati di una moneta con una economia in iperinflazione, il bilancio dev’essere rettificato per tenere conto dell’inflazione. Tutte le attività e le passività non monetarie sono riespresse al valore corrente alla data di bilancio utilizzando un appropriato indice dei prezzi, e fornendo adeguati dettagli e informazioni nelle note.

Le attività e le passività monetarie non devono essere riespresse in quanto le stesse sono già esposte con riferimento all’unità di misura corrente alla data di bilancio. Inoltre l’impresa che possiede attività (passività) monetarie nette perde (guadagna) potere d’acquisto. I profitti e le perdite derivanti dalla posizione monetaria netta devono essere imputati al conto economico prima delle imposte.I RICAVI: RILEVAZIONE CONTABILELo IAS 18 stabilisce che un ricavo deve essere quantificato in base al valore corrente del corrispettivo. Esso generalmente è l’ammontare dell’incasso ricevuto o da ricevere.Lo IAS 18 stabilisce alcune condizioni per la contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti: il venditore deve aver trasferito i rischi e i vantaggi significativi, legati alla gestione del bene, né il controllo sullo stesso; deve esistere la probabilità che i benefici economici associati alla transazione affluiscano all’impresa; i ricavi e i costi devono essere ragionevolmente determinabili.I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi devono essere contabilizzati secondo il metodo della percentuale di completamento, nei periodi amministrativi in cui il servizio è reso.

Il principio contabile fornisce esempi di situazioni in cui l’impresa può aver conservato i rischi e i vantaggi significativi relativi a un’operazione. In questi casi il principio stabilisce che la transazione non è una vendita e il ricavo non deve essere contabilizzato quando l’impresa mantiene un impegno per prestazioni insoddisfacenti non coperte dalle normali clausole di garanzia, oppure quando il conseguimento dei ricavi o l’incasso di una vendita dipende dai ricavi realizzati dall’acquirente dalla vendita dei beni stessi, oppure quando l’acquirente ha la possibilità di revocare l’acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l’impresa è incerta sulle probabilità del reso.Può essere necessario applicare i criteri di rilevazione dei ricavi a ogni componente identificabile di una singola transazione, in modo da riflettere sempre la sostanza dell’operazione.Quando il prezzo di vendita di un prodotto comprende un ammontare identificabile per servizi da prestare successivamente, l’ammontare relativo deve essere differito e rilevato come ricavo nel periodo in cui il servizio è reso.

I corrispettivi incassati anticipatamente, anche se non rimborsabili, sono maturati quando i prodotti sono consegnati e/o i servizi prestati nei termini contrattuali.I ricavi derivanti da interessi devono essere contabilizzati in proporzione al tempo tenendo conto dell’effettivo rendimento delle attività cui si riferiscono. Le royalties sono contabilizzate per competenza secondo la sostanza degli accordi contrattuali. I dividendi sono contabilizzati quando matura il diritto a ricevere il pagamento per gli azionisti.LE IMMOBILIZZAZIONI E LE RIMANENZELe attività in questione riguardano: le attività immateriali, gli immobili, impianti e macchinari, gli oneri finanziari, le perdite di valore delle attività, gli immobili non strumentali e le rimanenze.Attività immaterialiContabilizzazione. Un’attività immateriale può essere contabilizzata se, e solo se, sono probabili vantaggi economici futuri attribuibili alle attività che fluiranno all’impresa che controlla l’attività e se il suo costo può essere realisticamente determinato.Il costo di una attività immateriale è il suo costo di acquisto (al netto degli sconti) compresi gli ammontari di dazi e imposte e imposte e di ogni costo direttamente attribuibile, come ad esempio le commissioni professionali necessarie per predisporre l’attività immateriale pronta per l’uso.

Le attività immateriali prodotte internamente devono essere contabilizzate nello stato patrimoniale, nella misura in cui esse soddisfano le condizioni poste dallo IAS 38 per la rilevazione delle attività immateriali. In particolare, non possono essere capitalizzati i costi relativi alla fase di ricerca di un progetto interno. Tuttavia un’attività immateriale derivante dalla fase di sviluppo di un progetto interno deve essere capitalizzata quando l’impresa è in grado di dimostrare la fattibilità tecnica e l’intenzione di completare lo sviluppo. Inoltre, un’impresa deve essere in grado di dimostrare come l’attività immateriale genererà in futuro benefici economici, la disponibilità di risorse adeguate al completamento dello sviluppo e la sua abilità a determinare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante la fase di sviluppo.Il costo di un’attività immateriale generata internamente comprende soltanto gli oneri che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività, finalizzati alla creazione, produzione e preparazione del bene, a partire dalla data in cui sono soddisfatti i criteri per la capitalizzazione.

Il principio contabile fornisce alcuni esempi di tali costi: i costi diretti dei materiali, il costo di lavoro, e una parte delle spese generali attribuibili.Il SIC-32 precisa che i costi per siti web sono equiparati alle attività immateriali sviluppate internamente dal trattare come previsto dallo IAS 38. quando un’attività immateriale è acquistata grazie a una operazione di aggregazione di imprese e non soddisfa i criteri per la capitalizzazione, essa dev’essere compresa nella voce dell’avviamento, come stabilisce lo IAS 22.Una spesa successiva sostenuta per un’attività immateriale dopo il suo acquisto o il suo completamento dev’essere rilevata come un costo nell’esercizio in cui si è verificata, a meno che sia probabile che questa spesa porrà l’attività nelle condizioni di generare futuri benefici economici superiori al normale livello di rendimento originariamente valutato e se questa spesa può essere valutata e attribuita all’attività immateriale in modo attendibile.Valutazione. Le immobilizzazioni immateriali sono inizialmente contabilizzate al costo, al netto dell’ammortamento accumulato e delle eventuali perdite permanenti di valore (metodo preferito), o al valore corrente, al netto dei successivi ammortamenti e delle perdite permanenti di valore (metodo alternativo).

Tuttavia il metodo alternativo può essere utilizzato quando il valore corrente, può essere determinato in base all’esistenza di un mercato attivo per l’attività immateriale. Le perdite di valore sono valutate secondo quanto disposto dallo IAS 36.L’ammortamento di un’attività immateriale è obbligatorio e il valore residuo alla fine della sua vita utile dev’essere assunto come pari allo zero a meno che ci sia un impegno da parte di terzi all’acquisto dell’attività alla fine della sua vita utile oppure esista un mercato attivo dell’attività. Il periodo dell’ammortamento è la miglior stima della sua vita utile, con una presunzione non assoluta che la vita utile non ecceda i venti anni. In casi molto rari, un’impresa può dimostrare che un’immobilizzazione immateriale abbia una vita utili eccedente i venti anni: in questo caso deve fornire adeguate motivazioni nelle note al bilancio ed è necessario rivedere il valore contabile in ogni esercizio amministrativo, per verificare l’esistenza di eventuali perdite di valore come stabilisce lo IAS 36.

Immobili impianti e macchinariContabilizzazione. Un elemento di immobili impianti e macchinari deve essere rilevato come un’attività quando è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene saranno goduti dall’impresa e se il costo del bene per l’impresa può essere attendibilmente determinato.Il costo di un elemento di immobili impianti e macchinari è il suo costo di acquisto (al netto degli sconti) compresi gli ammontari di dazio imposte e di ogni costo direttamente attribuibile. I costi direttamente attribuibili possono essere identificati come i costi per la predisposizione del luogo di installazione, i costi iniziali di consegna, i costi di installazione, gli onorari professionali e il costo stimato per lo smantellamento, per la rimozione dell’attività e per la bonifica del luogo nella misura in cui questi sono rilevati come accantonamento secondo quanto previsto dallo IAS 37. il costo degli immobili impianti e macchinari comprende anche il trasferimento dalle voci del patrimonio netto degli utili/perdite derivanti dalla copertura dei flussi di cassa relativi agli acquisti di immobilizzazioni che possiedono le caratteristiche stabilite dallo IAS 39.Valutazione.

Le diverse classi di attività immobilizzate devono essere rilevate al costo storico meno il fondo ammortamento e qualsiasi perdita di valore, oppure in base la metodo della rivalutazione al valore corrente, al netto del fondo ammortamento e delle eventuali successive perdite di valore. Il valore ammortizzabile di immobili impianti e macchinari deve essere ammortizzato sistematicamente sulla base della vita utile.Gli oneri successivi all’acquisto di un’immobilizzazione materiale devono essere aggiunti al valore contabile del bene nel caso sia probabile che all’impresa derivino benefici economici futuri aggiuntivi rispetto a quelli previsti originariamente. Questo è il caso ad esempio delle spese che comportano un allungamento della vita utile, o sostenute per incrementare la qualità del prodotto, o per ridurre i costi operativi precedentemente determinati.Il costo di una revisione o di una manutenzione straordinaria, ricorrenti a intervalli regolari, è capitalizzato qualora sia identificato come componente separato dal bene e i componenti sostituiti siano interamente ammortizzati.
In tutte le altre circostanze sono spesati quando sostenuti.Rivalutazione. Il valore corrente di un’immobilizzazione materiale è il suo valore di mercato. Quando non c’è conoscenza del valore di mercato a causa della particolare natura dell’impianto e del macchinario o perché si tratta di beni venduti raramente, l’immobilizzazione materiale è valutata la costo di sostituzione ammortizzato che è il costo corrente ammortizzato di un’attività simile. Quando un elemento di immobilizzazione è valutato con il metodo alternativo, tutta la classe di quel bene deve essere rivalutata, e le rivalutazioni devono essere effettuate frequentemente, in modo che il valore contabile non differisca dal valore corrente. I valori delle attività possono essere aggiornati annualmente, ogni 3 o 5 anni, a seconda della frequenza delle oscillazioni nel valore corrente dell’attività.L’incremento del valore contabile di un bene come risultato di una rivalutazione secondo quanto disposto dallo IAS 16 deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto nella voce “riserva da rivalutazione”, a meno che non compensi una svalutazione dello stesso bene, riconosciuta precedentemente come costo. In quest’ultimo caso esso deve essere contabilizzato nel conto economico.

Gli incrementi e le diminuzioni di rivalutazioni dovrebbero essere compensati soltanto quando riguardano lo steso bene. La svalutazione deve essere contabilizzata direttamente in contropartita della riserva di rivalutazione correlata spesando a conto economico l’eventuale eccedenza. Ogni anno un’impresa può trasferire dalla riserva di rivalutazione agli utili indivisi la differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l’ammortamento basato sul costo storico. Questo trasferimento annuale della riserva di rivalutazione agli utili indivisi non transita dal conto economico.Il profitto o la perdita sulla cessione di un’attività è determinato come differenza tra il corrispettivo netto pattuito e il valore contabile dell’attività.

La cessione di attività rivalutate comporta il trasferimento della riserva di rivalutazione direttamente nella voce “utili indivisi”.Oneri finanziariUn’impresa può scegliere di capitalizzare gli oneri finanziari nel caso in cui siano direttamente attribuibili all’acquisti, costruzione o produzione di un bene “idoneo”, cioè di un bene che, per sua natura, richiede un sostanziale periodo di tempo per essere pronto all’uso o alla vendita.Una politica contabile di un’impresa relativa agli oneri finanziari deve essere seguita in modo coerente per tutte le attività idonee. Perciò non è accettabile capitalizzare gli oneri finanziari su talune attività, e spesarli con riferimento ad altre. Possono essere capitalizzati sia gli oneri finanziari relativi a finanziamenti specifici sia considerando tutti i finanziamenti generici. Gli ammontari capitalizzati in ogni periodo non possono eccedere i costi sostenuti, e il risultante valore contabile delle attività non può eccedere il suo valore recuperabile.La capitalizzazione degli oneri finanziari inizia quando sono in corso le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita, e quando i costi e gli oneri finanziari sono in corso di sostenimento.La capitalizzazione deve essere sospesa quando lo sviluppo dell’attività è interrotto, e cessa quando sono state sostanzialmente completate tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene all’uso o alla vendita.Perdita di valore delle attivitàContabilizzazione.

Tutte le attività devono essere valutate per verificare l’esistenza di perdite di valore utilizzando lo IAS 36, ad eccezione delle rimanenze, delle attività inerenti a contratti di costruzione, delle attività finanziarie e delle attività relative ai benefici pensionistici. Un’impresa deve considerare a ogni data di chiusura del bilancio l’esistenza di segnali che suggeriscano che il valore contabile di un’attività abbia subito una perdita di valore. Gli indicatori esterni che segnalano l’esistenza di una perdita di valore possono essere il declino dei prezzi di mercato; alcuni significativi cambiamenti negativi nella tecnologia, nel mercato, nell’ambiente economico o legale dell’impresa; un aumento dei tassi di mercato oppure quando il valore contabile dell’attivo netto dell’impresa è superiore alla capitalizzazione del mercato. Li indicatori interni possono invece essere l’obsolescenza o il deterioramento di un’attività, il cambiamento nel modo in cui un’attività è utilizzata oppure l’evidenza che emerge nell’informativa interna che l’andamento economico è o sarà peggiore di quanto previsto.Valutazione.

Se esiste un’indicazione che un’attività può aver subito una perdita di valore, l’impresa deve stimare il valore recuperabile dell’attività e se necessario contabilizzare la perdita di valore, per l’eccesso del valore contabile rispetto al valore recuperabile.Il valore recuperabile è il maggiore tra il prezzo netto di vendita del bene e il suo valore d’uso. Il valore d’uso si definisce come l’insieme dei flussi di cassa futuri che deriveranno da uno specifico bene, scontato al valore attuale utilizzando un tasso ante imposte determinato dal mercato che rifletta la valutazione corrente del valore temporale del denaro e i rischi specifici al bene. Le proiezioni dei flussi finanziari devono essere fondate su budget attendibili e previsioni per un periodo di cinque anni. Le proiezioni di flussi finanziari superiori a cinque anni devono essere stimate tramite estrapolazioni delle proiezioni facendo uso di un tasso di crescita stabile o calante per i successi anni.

Quando i flussi di cassa relativi a una specifica attività non possono essere attendibilmente stimati, deve essere identificato il più piccolo gruppo di attività (unità generatrice di flussi finanziari) in grado di generare autonomi flussi di cassa. Un’unità generatrice di flussi finanziari (CGU) genera flussi di cassa in entrata indipendenti dagli altri flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività o gruppi di attività.L’identificazione di un’impresa generatrice di flussi finanziari implica spesso un giudizio soggettivo è può comprendere considerazioni su come la direzione aziendale controlla l’attività dell’impresa o come essa prende decisioni per l’allocazione delle risorse.L’avviamento e le attività comuni che possono essere attribuiti alle varie unità generatrici di flussi finanziari in base a metodi coerenti e ragionevoli devono essere presi in considerazione.Un’impresa deve quindi eseguire una verifica “dal basso verso l’alto”, ad esempio per verificare se il valore contabile dell’avviamento può essere attribuito in modo ragionevole alle unità operative generatrici di flussi finanziari che si stanno esaminando e poi comparare il valore recuperabile con il suo valore contabile.

Se l’avviamento non può essere attribuito in modo ragionevole alle unità operative generatrici di flussi finanziari che si stanno esaminando, un’impresa deve eseguire il test “dall’alto verso il basso”.Un’impresa deve quindi identificare l’unità generatrice di flussi finanziari più piccola di cui fa parte l’unità generatrice in oggetto e alla quale il valore dell’avviamento può essere imputato secondo un criterio ragionevole, e quindi comparare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari più grande con il valore contabile (incluso l’avviamento).Immobili non strumentali Contabilizzazione. Lo IAS 40 specifica che un immobile non strumentale è un immobile detenuto dal proprietario per beneficiare dei canoni di locazione o degli incrementi di valore o di entrambi.

Sono esclusi quelli occupati dal proprietario o destinati alla vendita. Gli immobili non strumentali escludono le proprietà occupate dalla controllante o dalle controllate o dalle altre entità sotto comune controllo. Gli immobili non strumentali comprendono invece quelli locati a collegate o a joint venture che li occupano, poiché queste entità sono escluse dall’area di consolidamento. Le attività detenute da un locatario in base a un contratto di leasing operativo devono essere contabilizzate secondo quanto stabilito dallo IAS 17. gli immobili utilizzati nella produzione o fornitura di beni o servizi o a scopi amministrativi devono essere contabilizzate come stabilito dallo IAS 16; immobili destinati alla vendita nel corso della gestione ordinaria dell’impresa sono contabilizzati secondo quanto disposto dallo IAS 2.Gli immobili non strumentali devono essere contabilizzati come un’attività quando è probabile che i futuri benefici economici associati all’attività saranno goduti dall’impresa e il costo dell’attività può essere valutato attendibile.Il costo di un bene immobile acquistato comprende il prezzo di acquisto e ogni altro onere a esso direttamente attribuibile, come le consulenze legali, le imposte di registro e gli altri costi dell’operazione.

I beni costruiti in economia devono essere rilevati come le immobilizzazioni materiali, fino al completamente dei lavori, momento in cui il bene diventa un immobile non strumentale. Fino a quella data il costo è determinato in base a quanto disposto dallo IAS 16.Valutazione. Quando un immobile non strumentale è acquistato o costruito in economia, l’impresa deve essere in grado di determinare il suo valore corrente in modo attendibile e su base continuativa. Se, in casi eccezionali, esiste una chiara evidenza che all’acquisto di un immobile strumentale non è possibile determinare in modo attendibile e continuativo il valore corrente, l’immobile non strumentale è successivamente valutato utilizzando il metodo del costo al netto dell’ammortamento secondo quanto disposto dallo IAS 16 fino al momento della vendita. Tuttavia se un immobile qualificato come immobile non strumentale era stato valutato, al momento dell’acquisto o della costruzione in economia, in base al valore corrente, questo deve continuare a essere contabilizzato secondo questo metodo fino alla sua alienazione, così come stabilito dallo IAS 40, anche se le operazioni di mercato comparabili diventano meno frequenti o i prezzi di mercato diventano meno facilmente disponibili.L’intera classe dei beni immobili non strumentali è valutata utilizzando il metodo del valore corrente o quello del costo al netto dell’ammortamento, a seconda delle politiche contabili scelte dall’impresa.
Il metodo del valore corrente richiede che gli immobili non strumentali siano contabilizzati in base al valore corrente alla data di bilancio. Il componente positivo o negativo di reddito derivante dalla variazione del valore corrente viene contabilizzato nel conto economico. Secondo il metodo del costo al netto dell’ammortamento, gli immobili non strumentali sono contabilizzati al costo meno gli ammortamenti accumulati. Quando si verifica un cambiamento nell’uso del bene immobile non strumentale, il principio contabile fornisce linee guida dettagliate per la successiva classificazione.RimanenzeValutazione. Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore netto realizzabile (NRV). Il costo delle rimanenze contiene i dazi, i costi di trasporto e ogni altro costo direttamente attribuibile meno gli sconti commerciali e sussidi pubblici. Il valore netto realizzabile è il ricavo di vendita stimato nella normale gestione di impresa meno la totalità dei costi aggiuntivi necessari al completamento dei beni e le spesa di vendita.I metodo preferiti per la determinazione del costo sono il FIFO oppure il costo medio ponderato. Un’impresa deve scegliere la stessa metodologia di determinazione del costo per tutte le rimanenze che hanno simile natura o suo per l’impresa. Tuttavia se le rimanenze hanno differente utilizzo o natura, possono essere giustificati differenti metodi di determinazione del costo. Il metodo di determinazione del costo deve essere applicato coerentemente in modo continuativo nel tempo.

LE PASSIVITÀ NON FINANZIARIE
Fondi, passività e attività potenzialiContabilizzazione. Un accantonamento a un fondo può essere contabilizzato quando l’impresa ha un’obbligazione corrente per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi passati. È inoltre richiesto dallo IAS 37 che sia probabile che tale fuoriuscita di risorse sia richiesta all’impresa per l’adempimento dell’obbligazione e possa essere ragionevolmente stimato l’ammontare dell’obbligazione. L’ammontare contabilizzato come un accantonamento deve essere la miglior stima della spesa minima richiesta per liquidare in pieno l’obbligazione corrente a ogni data di bilancio e deve essere attualizzata in base a un tasso di rischio.Un’obbligazione corrente sorge a seguito di un evento di natura obbligatoria e può assumere la forma di obbligazione legale o obbligazione implicita. Un evento impegnativo non lascia all’impresa alcuna alternativa realistica all’adempimento dell’obbligazione che ne deriva. Se l’impresa può evitare un costo futuro grazie ad azioni future, essa non ha un’obbligazione corrente e non deve costituire alcun fondo.

Un’obbligazione non deve prendere la forma di “obbligazione legale” prima che sia necessario contabilizzare un accantonamento. Un’impresa può non avere alcuna realistica alternativa oltre all’adempiere l’obbligazione derivante da un fatto vincolante; in questo caso l’impresa si trova di fronte a una obbligazione implicita. L’approccio seguito dal principio contabile è quello di restringere le possibilità di effettuare accantonamenti. Per esempio, un’impresa può contabilizzare un accantonamento solamente se ha l’intenzione di effettuare una certa spesa in futuro.Contratti in perdita. Gli accantonamenti per future perdite operative sono vietati a meno che si tratti di contratti in perdita. Se un’impresa ha un contratto in perdita, l’obbligazione contrattuale corrente deve essere contabilizzata e valutata come un accantonamento a un fondo.Fondi di ristrutturazione. Ci sono delle specifiche disposizioni che stabiliscono quando è possibile contabilizzare una ristrutturazione e quali costi sono compresi nell’accantonamento. L’impresa deve dimostrare che esiste un’obbligazione implicita derivante dalla ristrutturazione.Per prima cosa l’impresa deve avere un piano formale dettagliato che identifichi i principali interventi della ristrutturazione.

Inoltre l’impresa deve aver creato delle valide aspettative nelle parti interessate, che la ristrutturazione sarà effettuata, perché ha iniziato ad attuare il piano oppure ha annunciato le sue caratteristiche principali a colo che ne sono influenzati.Un piano di ristrutturazione non crea un’obbligazione implicita alla data di bilancio se l’impresa ha effettuato l’annuncio dopo tale data, anche se l’annuncio è effettuato prima che il bilancio sia approvato. Non sorge alcuna obbligazione per la vendita di un’attività sino a che l’impresa non si è impegnata in una vendita, ad esempio esiste un contratto vincolante di vendita.L’accantonamento comprende tutti i costi diretti necessari alla ristrutturazione e non comprende invece quelli associati con le attività ordinarie dell’impresa. Le eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita delle attività non devono essere prese in considerazione per la valutazione e la stima dell’accantonamento.Risarcimenti.

Quando un’impresa si aspetta di ricevere degli indennizzi da terze economie che faranno fronte a una parte o tutte le spese richieste per estinguere un’obbligazione e non è impegnata per quella parte di spesa che sarà coperta dai terzi, l’impresa deve compensare l’indennizzo con l’accantonamento, e dare l’informazione circa il netto dovuto. In tutti gli altri casi l’accantonamento e l’eventuale indennizzo devono essere esposti separatamente, rispettivamente come una passività e un’attività.Tuttavia l’attività deve essere rilevata solo quando è virtualmente certo che essa sarà rimborsata nel momento in cui l’impresa adempie l’obbligazione: al momento della stima l’ammontare del rimborso non può eccedere l’ammontare dell’accantonamento. Nel conto economico il costo relativo a un accantonamento può essere esposto al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo.Attività e passività potenziali. Le passività potenziali sono passività relative ad obbligazioni potenziali il cui esito sarà confermato solo in base al verificarsi o meno di eventi futuri incerti, al di fuori del controllo dell’impresa.

Una passività potenziale è contabilizzata come una passività quando è più probabile che sia richiesta una fuoriuscita di risorse all’impresa per far fronte ai propri impegni, e che la stima della stessa possa essere fatta. Le attività potenziali non possono essere contabilizzate. Quando un ricavo è virtualmente certo la corrispondente attività non è un’attività potenziale ed è contabilizzata come un’attività. Le attività e le passività potenziali che non soddisfano le condizioni per la contabilizzazione devono essere illustrate e descritte nelle note al bilancio includendo anche una stima del loro potenziale effetto economico.Imposte sul redditoContabilizzazione. Le imposte differite passive devono essere determinate su tutte le differenze temporanee utilizzando il metodo della passività. Le imposte differite sono conteggiate su tutte le differenze temporanee, che sono la differenza tra il valore fiscale delle attività e delle passività e il valore al quale esse sono iscritte in contabilità.

Le differenze temporanee comprendono le differenze tra il valore corrente e il valore fiscale delle attività e delle passività acquisite e gli effetti delle rivalutazioni delle attività effettuate ai fini contabili.Esistono quatto eccezioni al principio generale di conteggiare le imposte differite su tutte le differenze temporanee: l’avviamento il cui ammortamento non sia deducibile ai fini fiscali; l’avviamento negativo considerato come ricavo differito; la contabilizzazione iniziale di un’attività o di una passività che non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile; gli investimenti finanziari in società controllate, filiali, collegate e partecipazioni in joint venture quando soddisfano alcune condizioni in merito al trattamento degli utili non distribuiti e quando è probabile che la differenza non si annulli in un prevedibile futuro. In questi casi non si conteggiano le imposte differite.Le imposte sul reddito correnti e le imposte differite sono contabilizzate nel conto economico, eccetto le imposte che derivano dalle aggregazioni di imprese rappresentate da acquisizioni o dalle transazioni che sono imputate direttamente al patrimonio netto.

Le conseguenze fiscali che derivano dai cambiamenti di status fiscale dell’impresa o dai cambiamenti negli azionisti di riferimento, devono essere portate a ricavo a meno che quelle conseguenze si riferiscano direttamente ai cambiamenti nell’ammontare del patrimonio netto.Solo quelle conseguenze fiscali direttamente connesse a cambiamenti del patrimonio netto devono essere accreditate o addebitate al patrimonio netto e non al conto economico.Valutazione. Le attività e le passività fiscali differite devono essere calcolate con le aliquote fiscali che ci si attende saranno applicabili nell’esercizio in cui sarà realizzata l’attività o estinta la passività, utilizzando le aliquote fiscali e la normativa fiscale in vigore o sostanzialmente approvata alla data di chiusura del bilancio. L’attuazione delle attività e delle passività differite è vietata.La valutazione delle attività e delle passività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l’impresa si attende, alla data di bilancio, di recuperare o di estinguere il valore contabile delle sottostanti attività o passività.

Quando un’attività non ammortizzabile secondo lo IAS 16 è rivalutata, le imposte differite che derivano da quella rivalutazione sono determinate sulla base delle aliquote fiscali applicabili al futuro realizzo del valore contabile che deriverà dalla vendita dell’attività.Un’impresa deve contabilizzare le imposte differite attive su tutte le differenze temporanee nella misura in cui è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea deducibile. Lo stesso principio si applica per la contabilizzazione delle imposte differite attive sulle perdite fiscali utilizzabili. Quando un’impresa è soggetta a diverse aliquote fiscali che dipendono dall’ammontare degli utili distribuiti, le imposte correnti e le imposte differite attive e passive sono determinate in base alle aliquote fiscali applicabili agli utili non distribuiti. Le conseguenze fiscali del pagamento dei dividendi sono contabilizzate nel conto economico dello stesso esercizio nel quale si contabilizza il debito per dividendi, a meno chele conseguenze fiscali del pagamento dei dividendi derivino da un’acquisizione o da un’operazione riconosciuti direttamente nel patrimonio netto.
Tuttavia le imposte sui dividendi, pagate o da pagare direttamente agli enti impositori per conto degli azionisti, devono essere imputate al patrimonio netto come parte dei dividendi, se l’ammontare non influenza le imposte sul reddito che l’impresa deve pagare o recuperare. Le attività e le passività fiscali per imposte correnti possono essere compensate se, e solo se, l’impresa ha un diritto esercitabile di compensare gli importi rilevati contabilmente e intende liquidare o saldare le partite al netto o intende realizzare l’attività ed estinguere contemporaneamente la passività. Un’impresa è in grado di compensare le imposte differite attive e passive se e solo se essa è in grado di compensare i saldi per imposte correnti e le imposte differite si riferiscono a imposte sul reddito applicate dal medesimo ufficio impositore.Benefici ai dipendentiI compensi ai dipendenti sono tutti i tipi di remunerazione erogati da un’impresa in cambio del lavoro svolto dai dipendenti. Questi compensi comprendono le retribuzioni, le indennità di fine rapporto e compensi successivi al rapporto di lavoro.

Molti di questi compensi sono a breve termine per natura e perciò la loro contabilizzazione è piuttosto lineare. Invece i compensi a lungo termine, in particolare quelli successivi al rapporto di lavoro, danno luogo a problemi valutativi più complessi.I compensi successivi al rapporto di lavoro possono essere erogati ai dipendenti sia in base a piani a contribuzione definita sia in base a piani a prestazioni definite. L’impresa deve descrivere i piani pensionistici adottati. I compensi successivi al rapporto di lavoro comprendono le pensioni, le indennità di fine rapporto, le assicurazioni sulla vita e l’assistenza medica. La sostanza della transazione è quella che consente di stabilire se un beneficio successivo al rapporto di lavoro è un piano a contribuzione definita oppure un piano a prestazione definita. Per esempio in un piano di trattamento di fine rapporto, se il beneficio al dipendente è pagabile indipendentemente dalle ragioni legate alla cessazione del contratto di lavoro, esso è contabilizzato come piano a prestazione definita.Indennità di fine rapporto. Le indennità di fine rapporto devono essere contabilizzate come una passività quando è dimostrabile che un’impresa sia impegnata a risolvere un contratto di lavoro prima della normale data di pensionamento.

Un’impresa è impegnata alla risoluzione di un rapporto di lavoro quando, e solo quando, essa ha un piano formale dettagliato per la risoluzione del rapporto senza realistiche possibilità di evitarlo. Quando alcuni compensi sono a lungo termine essi devono essere attualizzati utilizzando lo stesso tasso adottato per i piani a prestazioni definite. Le normali obbligazioni per indennità di licenziamento devono essere accantonate come se l’obbligazione derivasse dai servizi già resi.ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIEUno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dà luogo ad un’attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziario o uno strumento di patrimonio netto per un’altra impresa.Un’attività finanziaria è costituita dai seguenti elementi: dalla cassa; da u diritto contrattuale a ricevere liquidità o altre attività finanziarie; da un diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa; uno strumento rappresentativo del patrimonio netto di un’altra impresa.Una passività finanziaria è un’obbligazione contrattuale a: consegnare liquidità o altre attività finanziarie oppure scambiare strumenti finanziari con altre imprese.Derivati.

Tutti i derivati devono essere contabilizzati in base al loro valore corrente. In alcuni casi uno strumento derivato può essere una parte di uno strumento finanziario composto, con l’effetto che alcuni dei flussi di cassa dello strumento ibrido variano in modo simile a quelli di uno strumento derivato.Questo è uno strumento incorporato e a volte deve essere contabilizzato separatamente dal contratto che lo ospita. Gli utili o le perdite sui derivati sono contabilizzati nel conto economico a meno che abbiano le caratteristiche per la contabilizzazione come strumento di copertura: in tal caso gli utili e le perdite sono differiti nel patrimonio netto.Attività finanziarie. Le attività finanziarie devono essere valutate inizialmente al costo, che è pari al valore corrente del corrispettivo pattuito, compresi i costi della transazione. Lo IAS 39 permette la contabilizzazione di quattro categorie di attività:1.destinate alla negoziazione: tutte le attività acquisite con l’intendo di realizzare un profitto dalle fluttuazioni del prezzo a breve termine o che fanno parte di un portafoglio che ha l’obiettivo di ottenere profitto nel breve termine.

Queste attività devono essere contabilizzate in base al valore corrente, e gli utili e le perdite imputate al conto economico;2.investimenti detenuti fino alla scadenza: le attività finanziarie con pagamenti fissi e determinabili con scadenza prefissata che un’impresa ha l’intento e l’abilità di mantenere fino alla scadenza devono essere contabilizzate al costo rettificato e non possono essere valutate al valore corrente3.finanziamenti e crediti originati dall’impresa: le attività finanziarie create dall’impresa fornendo denaro, merci o servizi devono essere contabilizzati in base al costo rettificato e non possono essere valutati al valore corrente, a meno che non siano classificabili come attività destinate alla negoziazione.4.disponibili per la vendita: devono essere contabilizzate al valore corrente el0impresa deve scegliere se registrare gli utili e le perdite non realizzati nel conto economico oppure nel patrimonio netto e imputarle nel conto economico al momento della cessione dell’attività. L’unica eccezione all’utilizzo del metodo del valore corrente è il raro caso in cui il valore corrente di queste attività non può essere valutato attendibilmente, nel qual caso esse sono valutate al costo al netto delle perdite di valore.

Gli acquisti e le cessioni di attività finanziarie nei mercati regolamentati devono essere contabilizzati o in base alla dato di negoziazione o in base alla data di regolamento. Quando si utilizza la data di regolamento, l’impresa rileva qualsiasi cambiamento del valore corrente dell’attività da ricevere nel periodo compreso tra la data di negoziazione e la data di regolamento. La politica prescelta deve essere applicata coerentemente per gli acquisti e le vendite per tutte e quattro le categorie.Passività finanziarie. Le passività finanziarie devono essere valutate inizialmente al costo costituito dal valore corrente del corrispettivo ricevuto, compresi i costi della transazione. Tutte le passività finanziarie eccetto quelle possedute a scopo di negoziazione e i derivati equiparabili alle passività devono essere contabilizzati in base al costo rettificato. Le passività destinate alla negoziazione e i derivati equiparabili alle passività devono essere valutati al valore corrente; tuttavia uno strumento derivato che è legato alla consegna di uno strumento non quotato rappresentativo del patrimonio netto e il cui valore non può essere misurato attendibilmente deve essere valutato al costo.Contabilizzazione delle operazioni di copertura.

Le attività e le passività finanziarie designate come elementi coperti sono soggette a speciali valutazioni in base alle norme sulla contabilizzazione delle coperture. La contabilizzazione delle coperture può essere utilizzata solo se la relazione di copertura soddisfa i criteri di documentazione e di efficienza stabiliti dallo IAS 39. Gli utili e le perdite sugli strumenti identificati come copertura dei flussi di cassa devono essere inseriti nel patrimonio netto e imputati al conto economico quando l’operazione coperta o il saldo interessa il conto economico; in alternativo tali utili e perdite sono utilizzati per rettificare il valore contabile di un’attività o passività al momento dell’acquisto. Le coperture di un investimento netto in un’entità estera devono essere contabilizzate in modo simile alle coperture dei flussi di cassa. Nel caso di copertura del valore corrente l’elemento coperto è rettificato per tenere conto del rischio coperto, imputando gli utili e le perdite nel conto economico, in modo che esse compensino l’impatto dello strumento di copertura.Storni o eliminazioni contabili. Le disposizioni relative agli storni identificano il momento in cui il controllo su un’attività o passività è stato trasferito a un’altra parte.Un’attività finanziaria deve essere eliminata quando un’impresa realizza i vantaggi economici specificati nel contratto, il diritto scade o l’impresa perde il controllo dei diritti contrattuali.Una passività finanziaria deve essere eliminata dallo stato patrimoniale quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, estinta, scaduta o trasferita a un’altra parte. Speciale attenzione deve essere data alle attività vendute alle società veicolo che potrebbero dover essere consolidate dal venditore.

IL PATRIMONIO NETTODistinzione tra passività e patrimonio netto. La classificazione tra passività e patrimonio netto dipende dal fatto che l’emittente abbia un obbligo contrattuale di consegnare denaro o altre attività finanziarie al titolare dello strumento, senza tener conto della sua forma legale.Quando tale obbligazione di emettere un numero variabile di azioni a un prezzo fisso, lo strumento finanziario è presentato come passività. Lo IAS 32 conclude, per esempio, che le azioni privilegiate obbligatoriamente redimibili devono essere classificate come una passività.Quando un strumento finanziario contiene un diritto di conversione in capitale, l’emittente deve identificare le parti che compongono lo strumento e contabilizzarle separatamente, ripartendo il ricavato tra passività e patrimonio netto.Quando il metodo di estinzione di uno strumento dipende da eventi futuri o incerti o da circostanze che sono fuori dal controllo dell’impresa lo strumento deve essere classificato come passività. Tuttavia, quando al momento dell’emissione la possibilità che l’emittente debba estinguere l’obbligazione in denaro o con altre attività finanziarie è remota, la passività potenziale deve essere ignorata e lo strumento classificato come patrimonio netto.
Costi per l’emissione di azioni. I costi sostenuti dall’impresa nell’emissione o nel riacquisto di strumenti rappresentativi del suo patrimonio netto sono trattati dal SIC 17. i costi esterno relativi a tali operazioni sono definiti con precisione e sono quelli direttamente attribuibili a un’operazione sul patrimonio netto che ha come risultato un incremento netto oppure una diminuzione dello stesso: tali costi sono contabilizzati come una riduzione del patrimonio netto. Se un’impresa emette uno strumento ibrido che contiene sia una passività che un elemento del patrimonio, i costi della transazione devono essere imputati alle due parti in modo coerente con la ripartizione dei flussi di cassa.Azioni proprie. Le azioni proprie devono essere classificate nello stato patrimoniale come una linea separata a riduzione del patrimonio netto, o il valore nominale (se esiste) può essere classificato in diminuzione del capitale sociale con rettifiche alle altre poste del patrimonio netto. Tutti gli altri costi sono imputati al conto economico. La successiva rivendita delle azioni non dà luogo a utili o perdite e perciò non è parte del risultato dell’esercizio. Il corrispettivo delle vendite è classificato come incremento del patrimonio netto.

ALTRE AREE DI BILANCIO
Utile per azioneTutte le imprese le cui azioni ordinarie, o azioni ordinarie potenziali (obbligazioni convertibili, azioni privilegiate, …) sono quotate nei mercati regolamentati, devono fornire in calce al conto economico, con uguale rilievo, l’informazione relativa sia all’utile per azione “base” sia all’utile per azione “diluito”.L’utile per azione “base” è calcolato dividendo l’utile o la perdita di esercizio per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio.Per l’utile per azione “diluito”, la media ponderata delle azioni in circolazione tiene conto degli effetti di diluizione connessi alla conversione in azioni ordinarie delle azioni ordinarie potenziali, come per esempio le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione.Tutti gli strumenti finanziari o i contratti che potrebbero comportare l’emissione di azioni ordinarie dell’impresa sono azioni ordinarie potenziali.

Di conseguenza, è necessario considerare tali strumenti finanziari o tali contratti nel calcolo dell’utile per azione diluito.Il calcolo dell’utile per azione degli esercizi precedenti deve essere rettificato per tutti gli esercizi presentati, per tenere conto dell’effetto di capitalizzazione, emissione di azioni gratuite o frazionamenti azionari. Se questi cambiamenti avvengono dopo la data di chiusura del bilancio, ma prima che esso sia approvato, i calcoli relativi al numero di azioni ordinarie in circolazione e di quelle potenziali relativo all’esercizio in corso e quello precedente deve essere ricalcolato e basato sul nuovo numero di azioni.Operazioni con entità correlateLe entità correlate comprendono le capogruppo, le controllate, le società appartenenti allo stesso gruppo, le collegate e le joint ventures, gli azionisti di controllo e i dirigenti con responsabilità strategiche, ma escludono per esempio, i finanziatori e gli enti governativi nel corso dei normali rapporti con l’impresa.

Quando si verificano operazioni tra questi soggetti, si deve fornire l’informazione nelle note al bilancio in merito alla natura del rapporto, al tipo di operazioni e agli elementi necessari per una corretta comprensione del bilancio. Gli elementi di natura omogenea possono essere indicati complessivamente eccetto quando è necessario fornire una informazione separata per comprendere gli effetti delle operazioni effettuate tra le entità correlate.Informazioni settorialiL’informazione per settori è obbligatoria per quelle imprese emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in corso di quotazione.È richiesto un doppio approccio per l’informazione settoriale e un’impresa deve determinare uno schema di presentazione primario e uno secondario basati sulla fonte dominante dei rischi e dei proventi dell’impresa.

I settori sono determinati identificando in modo separato i rischi e i ricavi di ciascuno ed essi sono classificati come oggetto di separata presentazione quando la maggioranza dei ricavi del settore sono realizzati da vendite verso i clienti terzi e quando il settore ha contabilizzato almeno il 10% del totale dei ricavi, o dell’utile o della perdita o del totale delle attività. Ulteriori settori possono essere identificati fino a quando il totale dei ricavi dei settori presentati è almeno il 75% dei ricavi consolidati.Le informazioni nelle note devono riguardare principalmente i dati del settore primario, mentre per il settore secondario possono essere fornite informazioni meno dettagliate. Le informazioni da fornire per un settore primario riguardano i ricavi di settore, il risultato, il totale delle attività e delle passività, gli investimenti in attività immobilizzate, gli ammortamenti e il valore complessivo dei costi rilevanti che non hanno provocato uscite finanziarie.

Lo IAS 36 richiede inoltre di effettuare una analisi delle perdite di valore nel settore primario. Le informazioni da fornire per il settore secondario riguardano i ricavi di settore, il totale delle attività e degli investimenti in attività immobilizzate;.Attività destinate alla liquidazione o alla cessioneLo IAS 35 fornisce i principi contabili relativi alla presentazione e alla descrizione delle informazioni nelle note in merito alle attività che sono destinate alla cessazione o alla liquidazione, ma non fornisce criteri di valutazione. Un’attività destinata alla cessazione o alla liquidazione è un componente dell’impresa che rappresenta un autonomo e rilevante ramo di attività o area geografica, che si distingue operativamente ai fini di bilancio e che l’impresa ha intenzione di cedere o chiudere.Il principio contabile definisce i fatti che determinano l’inizio dell’obbligo di informativa con riferimento ad un’attività destinata alla cessazione.

Questo momento è il primo evento che si verifica tra la stipulazione di un accordo di vendita vincolante oppure l’approvazione e l’annuncio da parte del consiglio di amministrazione di un programma dettagliato che riguardi la cessazione o la liquidazione dell’attività.Le informazioni da fornire nelle note al bilancio comprendono: una descrizione dell’attività destinata a cessare; il suo settore di attività o geografico; la data e la natura del fatto che ha determinato l’inizio dell’informativa; i flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa d’investimento e finanziaria, ecc…Quando un’impresa cede attività attribuibili a un’attività destinata alla cessazione o alla liquidazione oppure stipula un accordo vincolante che comporti gli stessi effetti, sono richieste delle informazioni aggiuntive. Si devono indicare l’utile o la perdita prima delle imposte e gli effetti fiscali, il prezzo netto di vendita delle attività nette, il periodo atteso dei relativi flussi finanziari e il valore contabile di queste attività nette.Le informazioni richieste possono essere fornite sia nei prospetti sia nelle note al bilancio, ad eccezione del profitto o della perdita ante imposte derivante da tale operazione, che deve essere esposta nel prospetto del conto economico; tale utile o perdita non rappresenta un elemento straordinario.

Eventi successivi alla data di chiusura del bilancioLo IAS 10 effettua una distinzione tra eventi che comportano rettifiche ed eventi che non ne comportano. Gli eventi che comportano rettifiche sono quelli che forniscono un’evidenza dell’esistenza di alcune condizioni alla data di bilancio. Gli eventi che non comportano rettifiche si riferiscono a condizioni che si concretizzano dopo la data di chiusura. Il valore contabile delle attività e delle passività deve essere rettificato solo per tenere conto degli eventi che comportano rettifiche o per quelli che indicano che la continuità aziendale può essere compromessa. Rilevanti eventi che non comportano rettifiche, come ad esempio l’emissione di azioni o obbligazioni, devono essere menzionati nelle note al bilancio.Se vengono proposti o deliberati dividendi dopo la data di bilancio, un’impresa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di chiusura del bilancio: tuttavia deve fornire un’informazione in merito a tali dividendi nelle note.

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